Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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La riforma del divorzio breve a sei mesi dalla sua entrata in vigore (di Marina Blasi (Avvocato in Roma. Presidente AIAF Lazio))


SOMMARIO:

1. La riforma del divorzio breve: principi ispiratori, contenuto, aspettative - 2. Prime questioni applicative - 3. Gli effetti sulla solidarietà post-coniugale - NOTE


1. La riforma del divorzio breve: principi ispiratori, contenuto, aspettative

La l. n. 55/2015 è intervenuta per la riforma dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, novellando l’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970. La riforma riguarda dunque la disposizione che identifica maggiormente l’istituto del divorzio in Italia, che ne disciplina la causa più importante, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo: il divorzio pronunciato a seguito di protratta separazione legale dei coniugi. Approvata con grandissima maggioranza in terza lettura alla Camera (solo 28 voti contrari), il legislatore ha optato per un intervento che, pur lasciando inalterata la struttura della l. n. 898/1970, ne ha rivisto i termini. L’art. 1 della novella riduce nelle separazioni giudiziali da tre anni a dodici mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, facendo decorrere tale termine – come previsto nel testo previgente – dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Lo stesso art. 1, per le separazioni consensuali riduce a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio, riferendo il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si siano trasformate in consensuali, anche in questo caso dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale [1]. L’art. 2 della l. n. 55/2015 interviene sull’art. 191 c.c. anticipando il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi nella separazione giudiziale, al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Nella separazione consensuale, lo scioglimento è anticipato alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. art. 711 c.p.c.), purché omologato [2]. L’art. 3 prevede la disciplina transitoria. È la seconda volta, dall’introduzione della l. n. 898/1970 sul divorzio, che il legislatore interviene per ridurre i tempi del divorzio modificando il testo della lett. b), n. 2, 1° comma, art. 3, della legge [3]. Il primo intervento vi era stato nel 1987 grazie alla l. n. 74, che ha ridotto la durata tra l’obbli­gatoria separazione legale e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili [continua ..]


2. Prime questioni applicative

Dinanzi alla drastica riduzione del tempo intercorrente tra la separazione legale e la domanda di divorzio, occorre interrogarsi su quale sia la funzione della separazione personale. Il periodo di separazione personale obbligata sembra aver perso la sua originaria natura e funzione del 1970, ossia di periodo concesso alle parti per verificare la possibilità di ricostruire l’affectio o l’inelut­tabilità della crisi. Attribuire tale funzione ad un periodo di soli sei risulta oggi difficile. Che la separazione avesse da tempo perso la sua originaria funzione già prima della novella del divorzio breve, è confermato dalle due sentenze della Corte di Cassazione (n. 7533/2014 e n. 18078/2014), che, attraverso un’interpretazione legata alla mutata realtà sociale, dichiarando l’inoperatività della sospensione della prescrizione tra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c. durante la fase della separazione personale, hanno anticipato l’effetto dell’ineluttabilità ed irreversibilità della crisi al momento della separazione, o meglio alla fine della convivenza matrimoniale [11]. La funzione del periodo di separazione rileva però in sede di divorzio con riguardo al tentativo di conciliazione. Se infatti dovesse ancora propendersi per l’originaria sua funzione, allora la riduzione a sei mesi, per il caso di separazione consensuale, o a un anno per il caso di separazione giudiziale, dovrebbe far ipotizzare la riviviscenza di un vero e proprio tentativo di conciliazione [12], abbinato ad un’indagine più accurata e rigorosa del presupposto relativo all’esser venuta meno la comunione materiale, rispetto a quell’automaticità di tale accertamento per il solo protrarsi di un periodo di tre anni dalla separazione. Oggi anche l’indagine sull’effettiva separazione ininterrotta di sei mesi o di un anno pone una serie di criticità, non essendo rare le situazioni in cui all’udienza presidenziale per la separazione personale i coniugi ancora convivono (o anche alla sottoscrizione della Convenzione di negoziazione assistita o davanti al sindaco). Nella migliore delle ipotesi essi si limitano ad indicare nell’accordo, o viene loro indicato dai provvedimenti presidenziali, un termine entro quale uno dei due si allontani dalla casa familiare. È probabile quindi che durante i sei mesi si [continua ..]


3. Gli effetti sulla solidarietà post-coniugale

Quella che è stata salutata e raccontata come la riforma destinata a ridurre i tempi per lo scioglimento del vincolo, è in realtà una riforma destinata ad avere importanti ricadute sugli aspetti economici e dunque sulla solidarietà post-coniugale e sul regime patrimoniale. Non a caso, contestualmente alla riduzione da cinque a tre anni del periodo di separazione legale necessario per la domanda di divorzio, il legislatore del 1987 con la l. n. 74 introduceva un nuovo strumentario di tutele a protezione del coniuge debole, fissando criteri più articolati per la determinazione dell’assegno divorzile e per il suo adeguamento automatico, unitamente ad una più efficace ed intensa tutela sotto il profilo esecutivo e penale. In aggiunta riformava l’istituto della pensione di reversibilità a favore dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile (art. 9, 2 °comma, l. n. 898/1970), e introduceva il diritto in capo al medesimo di percepire la quota del 40% dell’in­dennità di fine rapporto liquidata all’altro coniuge successivamente al divorzio, e calcolata sugli anni di matrimonio (art. 12 bis, l. n. 898/1970). La riduzione dei tempi del divorzio veniva dal legislatore del 1987 abbinata e quindi compensata dal rafforzamento della solidarietà post-co­niugale. Il legislatore del 2015 non si è posto il problema di effettuare il suddetto bilanciamento, in tal modo non tenendo in alcuna considerazione gli effetti che la riduzione della durata del matrimonio determinerà sulla solidarietà post-coniugale che si confronterà sul campo delle seconde nozze, previsto dal legislatore e delle famiglie ricostituite. La riduzione è destinata ad incidere principalmente sulla determinazione e quantificazione degli assegni di mantenimento in sede di separazione e dell’assegno divorzile. In Italia non si è ancora operato l’intervento normativo di riforma che in altri Stati europei ha portato alla rivisitazione della misura e durata del mantenimento post-coniugale [18]. Ma una certa insofferenza ad una solidarietà post-coniugale si è negli ultimi tempi avvertita, non solo nella società, ma anche nella dottrina e giurisprudenza. A sostegno delle istanze che ne derivano ricorre spesso il riferimento al principio di “autoresponsabilità” del coniuge mutuato dalle [continua ..]


NOTE