Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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I rimedi esperibili a tutela del credito da mantenimento (di Eugenia Sertori, Avvocata in Macerata)


L’Autrice illustra gli strumenti offerti dall’ordinamento a tutela del diritto di credito al mantenimento distinguendo tra l’azione esecutiva ordinaria e le garanzie patrimoniali specificamente individuate dalle norme. Particolare attenzione dedica all’istituto della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. il cui ambito di applicazione è stato esteso dall’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. anche ai procedimenti in materia di famiglia.

The Author illustrates the tools offered by the legal system to protect the right to maintenance, distinguishing between the ordinary enforcement action and the financial guarantees identified by the regulations. She devotes particular attention to the institution of the online search for assets to be seized pursuant to art. 492 bis of the Italian Code of Civil Procedure, whose sphere of application was extended, by art. 155 sexies of the implementing provisions of the Italian Code of Civil Procedure, to proceedings in family law as well.

Keywords: credit for maintenance – enforcement – art. 492 bis c.p.c. – asset guarantees.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Credito da mantenimento: inadempimento e prescrizione del diritto alla corresponsione periodica - 3. Strumenti a tutela del coniuge o dei figli nei confronti del soggetto obbligato al versamento di un contributo economico: tutela penale, azione esecutiva e garanzie - 4. L’azione esecutiva: Il presupposto dell’esecuzione forzata: il titolo esecutivo - 4.1. La formazione del titolo sulle spese straordinarie - 4.2. Riconoscimento ed esecutività delle decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea in tema di obbligazioni alimentari - 5. L’espropriazione forzata: la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. - 5.1. La presentazione dell’istanza ed i possibili esiti della ricerca telematica - 5.2. L’impugnazione del provvedimento di diniego e le opposizioni esecutive - 5.3. I due sistemi di ricerca telematica - 6. Gli istituti a garanzia del credito da mantenimento - NOTE


1. Considerazioni introduttive

La disgregazione delle famiglie travolge i rapporti e le relazioni tra tutti i soggetti in essa coinvolti determinando anche inevitabili conseguenze economiche che, già nell’immediato o a distanza di tempo, possono essere foriere di ulteriori contrasti. Gli apporti economici dei singoli in costanza di unione sono rimessi alle libere scelte di questi ultimi, comunque in proporzione alle loro capacità ed alle decisioni assunte in merito alla gestione della vita condivisa. Dopo la cessazione della convivenza, le questioni economiche vengono stabilite con provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria o tramite accordi perfezionati tra le parti con i quali viene determinato l’obbligo di corresponsione di una somma a titolo di mantenimento dei figli e/o dell’altro partner al ricorrere delle norme sostanziali previste in caso di separazione, di divorzio/cessazione della unione civile o di cessazione della convivenza di fatto ex art. 1, 65° comma, l. n. 76/2016. Così si predispone una tutela patrimoniale dei soggetti sopra individuati proporzionata alle capacità reddituali di ciascuno. Il pagamento con cadenza mensile di un assegno, definito periodico, costituisce la modalità ordinaria e principale per contribuire ai bisogni dei figli da parte del genitore non convivente e per fornire un sostegno economico all’ex partner. Con sempre maggior frequenza, però, accade che l’obbligato alla corresponsione del contributo si sottragga all’adempimento delle statuizioni di carattere patrimoniale disposte dal giudice o definite su accordo delle parti, non dando attuazione ai provvedimenti che le prevedono e non rispettando le previsioni normative poste a tutela delle famiglie [1]. L’ex partner beneficiario dell’assegno periodico. sia quest’ultimo disposto in suo favore che dei figli, potrà, al ricorrere di determinati presupposti, agire preventivamente a garanzia dell’adem­pimento e, comunque, agire per riscuotere le somme dovute, ma non corrisposte tutelando il diritto di credito in via stragiudiziale e giudiziale. Come noto, infatti, al mancato o parziale pagamento dell’assegno di mantenimento consegue il diritto del soggetto creditore ad agire in esecuzione per ottenere il soddisfacimento dell’obbligazione. Procedimenti, quelli volti al recupero giudiziale del credito, che purtroppo sono sempre più necessari con [continua ..]


2. Credito da mantenimento: inadempimento e prescrizione del diritto alla corresponsione periodica

Con le statuizioni patrimoniali inerenti al mantenimento dei figli o dell’altro coniuge separato/divorziato sorgono delle obbligazioni future a carattere periodico che devono essere adempiute, con cadenza mensile, dal soggetto obbligato [2]. Il beneficiario di tali obbligazioni è titolare del diritto ad ottenere nei termini, quanto dovuto e, comunque, l’adempimento della prestazione. Il creditore che, a fronte dell’inadempimento voglia agire per recuperare il contributo non versato, deve essere edotto in merito alla possibile estinzione del suo diritto a pretendere il pagamento delle rate mensili scadute a causa del decorso di un determinato lasso di tempo senza che abbia chiesto all’obbligato gli importi arretrati. Si deve infatti tener presente il regime della prescrizione del diritto di credito al versamento dell’assegno mensile di mantenimento. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai da considerarsi pacifico, e come altresì sostenuto in dottrina [3], il diritto al mantenimento, sia esso rivolto al coniuge o ai figli, è un diritto imprescrittibile trattandosi di un diritto indisponibile che, in quanto tale, ai sensi dell’art. 2934, 2° comma, c.c. non è soggetto alla prescrizione. Ciò posto, a prescriversi non è il diritto al mantenimento in quanto tale, ma il diritto alla corresponsione periodica ossia i singoli ratei mensili dovuti ma non corrisposti. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sent. n. 6975/2005, gli assegni di mantenimento, così come quelli alimentari, costituiscono obbligazioni di durata «correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell’avente diritto e dell’obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall’essere le relative prestazioni – per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare – suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario». In tali ipotesi, in applicazione dell’art. 2935 c.c. per cui la prescrizione inizia a decorrere [continua ..]


3. Strumenti a tutela del coniuge o dei figli nei confronti del soggetto obbligato al versamento di un contributo economico: tutela penale, azione esecutiva e garanzie

Nell’ambito del diritto di famiglia, l’ordinamento fornisce mezzi di tutela differenti al soggetto creditore di somme di denaro a titolo di mantenimento o di assegno divorzile nei confronti del soggetto obbligato all’adempimento [9]. Il comportamento dell’obbligato che non fornisca al coniuge o ai figli mezzi di sussistenza, da intendersi come «tutti i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa» [10], o che si sottragga al dovere di contribuzione economica a favore del coniuge o dei figli, omettendo di versare l’assegno periodico dovuto in base alle statuizioni vigenti tra i coniugi/ge­nitori, al ricorrere di determinati elementi, può essere sanzionato penalmente. Tali comportamenti possono infatti configurare rispettivamente i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p. [11]. L’obbligato inadempiente, oltre a dover eventualmente affrontare i risvolti civilistici conseguenti alla mancata corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno, può incorrere dunque anche in una responsabilità penale. In sede civile, l’ordinamento fornisce differenti strumenti a seconda che si sia già verificato l’i­nadempimento, parziale o totale, del soggetto obbligato o che vi sia il pericolo che quest’ultimo possa sottrarsi all’obbligo di contribuzione. Innanzitutto, nel caso di omesso o parziale pagamento dell’assegno, il soggetto che ne abbia diritto può diffidare il debitore al versamento dell’importo dovuto entro un termine stabilito mediante una lettera di costituzione in mora, da spedire tramite raccomandata a/r. Rimasta priva di effetto la diffida di cui sopra il creditore (coniuge e/o genitore) può agire dinnanzi all’auto­rità giudiziaria competente attraverso il mezzo di tutela ordinario dell’esecuzione forzata applicando le disposizioni generali in materia di esecuzione previste dal codice di procedura civile. Oltre all’azione esecutiva, volta al recupero del credito maturato, l’ordinamento annovera anche una serie di strumenti specifici del diritto di famiglia che costituiscono rimedi cui si può ricorrere, per espressa previsione legislativa, in caso di separazione, divorzio e a tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio. Come osservato da autorevole dottrina, i crediti derivanti da obbligazioni future a carattere periodico, come gli [continua ..]


4. L’azione esecutiva: Il presupposto dell’esecuzione forzata: il titolo esecutivo

L’avvio dell’azione esecutiva, volta al conseguimento dell’esatto adempimento dell’obbligazio­ne da parte del debitore, presuppone che il creditore sia in possesso, dall’inizio fino al termine del procedimento, di un titolo esecutivo in applicazione del principio generale nulla executio sine titulo ricavabile dall’art. 474 c.p.c. L’esistenza di un titolo esecutivo, pur essendo condizione necessaria, non è da sola sufficiente a far sì che si proceda ad esecuzione forzata. La norma sopra citata, difatti, precisa che il credito per cui si procede, ossia quello portato dal titolo esecutivo, debba soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità [13]. Nel diritto di famiglia sono considerati titoli esecutivi i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria (siano essi sentenze, ordinanze o decreti), il verbale di separazione consensuale omologato e gli accordi raggiunti tra i coniugi all’esito del procedimento di negoziazione assistita che, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, producono gli effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. I provvedimenti che siano, almeno provvisoriamente, esecutivi possono essere attuati coattivamente ossia possono essere posti in esecuzione forzata. Ai sensi dell’art. 475 c.p.c., la parte che intenda procedere al recupero del credito tramite esecuzione forzata deve richiedere al cancelliere l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, compreso il verbale di separazione consensuale omologato. La spedizione del titolo in forma esecutiva non è una formalità trascurabile [14]. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, c.p.c., comma 1, senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi [continua ..]


4.1. La formazione del titolo sulle spese straordinarie

Nell’ambito delle controversie familiari, una questione oggetto di ampio dibattito è stata quella del titolo necessario per il recupero delle spese straordinarie dei figli. Ci si è interrogati sulla necessità o meno di munirsi di un titolo esecutivo, ulteriore rispetto al provvedimento con cui è stabilita la contribuzione di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie, al fine di agire in esecuzione in caso di inadempimento da parte del genitore obbligato [23]. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha inizialmente assunto una posizione rigorosa affermando che i provvedimenti con cui è stabilito in capo al genitore di solito non collocatario l’obbligo di corrispondere, sia pure pro quota, le spese straordinarie, non costituiscono titolo esecutivo [24]. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che il credito in questione fosse privo dei requisiti della certezza e della liquidità necessari ai sensi dell’art. 474 c.p.c. per procedere ad esecuzione forzata. Nel provvedimento vi sarebbe un obbligo alla contribuzione delle spese futuro ed incerto sia con riferimento all’an che al quantum. In altre parole, alla luce di tale indirizzo, il genitore che ha anticipato le spese straordinarie senza aver ottenuto il rimborso, al fine di recuperare le somme non versate spontaneamente, deve munirsi di un titolo esecutivo ad hoc, richiedendo un preventivo accertamento giudiziale del credito e documentando l’entità delle spese sostenute e non rimborsate. La Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione temperando l’orientamento precedente e ritenendo che quest’ultimo non dovesse trovare applicazione con riferimento alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate (con esclusione quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, «perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi» [25]. In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno delimitare all’interno della categoria delle spese straordinarie quelle per le quali, in ragione della loro prevedibile reiterazione nel tempo, non è necessario munirsi di un nuovo titolo esecutivo ma, laddove vi sia l’inadempimento da parte del genitore [continua ..]


4.2. Riconoscimento ed esecutività delle decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea in tema di obbligazioni alimentari

In tema di titoli esecutivi, resta infine da considerare il Reg. (CE) n. 4/2009 relativo al recupero dei crediti alimentari all’interno dell’Unione Europea. Il Regolamento distingue due differenti regimi in tema di riconoscimento ed esecutività delle decisioni straniere inerenti alle obbligazioni alimentari (da intendersi in una accezione più ampia rispetto a quella che viene riconosciuta agli alimenti nell’ordinamento italiano) a seconda che le decisioni in merito siano state o meno emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007 (sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari). In particolare, della decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal Protocollo del 2007 «ci si può valere come di un titolo esecutivo nazionale senza necessità di esperire alcuna procedura intermedia» [27] mentre per la decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo è prevista una procedura che, seppure con alcune differenze, prende le mosse da quella di cui al Reg. n. 44/2001 [28].


5. L’espropriazione forzata: la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

Al fine di avviare l’esecuzione forzata, il creditore che sia in possesso di uno dei titoli esecutivi sopra richiamati deve notificare al coniuge/genitore inadempiente il titolo esecutivo e l’atto di precetto, ossia l’intimazione all’obbligato di provvedere al pagamento di quanto portato dal titolo esecutivo entro il termine e con l’avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c. Nel caso in cui il soggetto obbligato non provveda al pagamento della somma dovuta (ma ancora non corrisposta) a titolo di contributo al mantenimento nel termine indicato nell’atto di precetto, il creditore potrà avviare il processo esecutivo mediante la forma dell’espropriazione forzata che mira a soddisfare le pretese creditorie aggredendo il patrimonio del debitore. L’espropriazione può avere ad oggetto beni mobili o beni immobili dell’obbligato il quale, secondo il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. A seconda della natura dei beni sui quali si concentra l’azione esecutiva, l’espropriazione può distinguersi in espropriazione di beni mobili presso il debitore, espropriazione presso terzi, se si sottopongono ad esecuzione beni mobili o crediti del debitore che però sono in possesso di un soggetto terzo e, infine, in espropriazione immobiliare. A prescindere dal bene del debitore sul quale il creditore decide di procedere in executivis, il primo atto vero e proprio del processo esecutivo è rappresentato dal pignoramento che determina l’inizio dell’espropriazione forzata. Tralasciando in tale sede la disamina dei singoli atti che scandiscono il processo esecutivo, si ritiene di porre l’attenzione sulla nuova modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare ossia, come si vedrà, quello strumento, volto ad agevolare il creditore nell’individuazione del patrimonio del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata, del quale ci si può servire anche per il recupero dei crediti da mantenimento. Il d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, ha difatti introdotto una nuova ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. più innovativa rispetto a quella disciplinata dal­l’art. 492, 7° comma, c.p.c. che contestualmente è stato abrogato. L’art. 492 c.p.c. [continua ..]


5.1. La presentazione dell’istanza ed i possibili esiti della ricerca telematica

L’istanza di cui all’art. 492 bis c.p.c. che, nel silenzio della norma, si ritiene debba assumere la forma del ricorso [32], deve essere presentata al presidente del tribunale competente [33] il quale, verificato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata ossia la sussistenza del titolo esecutivo, della eventuale spedizione in forma esecutiva (e loro notifica) e della notifica del precetto [34], autorizza con decreto la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Il ricorso può essere depositato anche telematicamente [35] e allo stesso deve essere allegata, oltre ai documenti sopra richiamati, la ricevuta del pagamento del contributo unificato pari ad Euro 43,00, come stabilito dall’art. 13, 1° quinquies comma, d.p.r. n. 115/2002, da corrispondere contestualmente alla presentazione dell’istanza [36]. Come sostenuto da autorevole dottrina, l’istanza di cui all’art. 492 bis c.p.c. contiene «una nuova modalità di formulazione della domanda esecutiva» a contenuto indeterminato e rappresenta «[…] l’atto iniziale di una sequenza procedimentale che porta, senza alcuna ulteriore iniziativa del creditore, all’inizio dell’esecuzione» [37]. Difatti, nel caso in cui l’attività di ricerca dei beni del debitore conduca ad un esito positivo, l’ufficiale giudiziario, dopo aver redatto un unico processo verbale ove indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, procede d’ufficio al pignoramento senza che sia necessaria una ulteriore iniziativa da parte del creditore. Ciò a meno che dalla ricerca non risultino più beni e crediti del debitore in quanto, in tal caso, l’ufficiale giudiziario deve attendere la scelta da parte del creditore del bene da sottoporre ad esecuzione ai sensi dell’art. 155 ter disp. att. c.p.c. [38]. Nell’ipotesi in cui i beni individuati non si trovino nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario quest’ultimo, come previsto dal 3° comma dell’art. 492 bis c.p.c., rilascerà la copia autentica del verbale al creditore il quale dovrà presentarla, unitamente all’istanza per gli adem­pimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., all’ufficiale giudiziario competente entro quindici giorni dal rilascio, a pena di inefficacia della richiesta. Se [continua ..]


5.2. L’impugnazione del provvedimento di diniego e le opposizioni esecutive

In dottrina ci si è interrogati sulla eventuale possibilità in capo al creditore di impugnare il provvedimento di diniego dell’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni. Sul punto sono emerse differenti orientamenti [40]. C’è chi ritiene che avverso il provvedimento di diniego sia proponibile il reclamo ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. in ragione del fatto che la ricerca potrebbe costituire l’unico modo per il creditore di individuare i beni ed avviare quindi l’azione esecutiva [41]. Di tutt’altra opinione chi sostiene che non debba essere proposto alcun rimedio avverso il diniego considerato che l’istanza può essere riproposta dal creditore [42]. Infine, si è anche ipotizzato di impugnare il diniego con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. [43]. Per quanto riguarda il debitore, non è previsto che quest’ultimo possa impugnare il decreto con il quale si autorizza la ricerca telematica. Ciò in considerazione del fatto che la ricerca si svolge senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. Rimane comunque che il debitore può tutelarsi proponendo le opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile. In particolare, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi del primo e del 2° comma dell’art. 617 c.p.c.


5.3. I due sistemi di ricerca telematica

Occorre precisare che sono previsti due differenti sistemi di ricerca telematica: quella diretta affidata all’ufficiale giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. e quella che avviene da parte del creditore con l’accesso alle banche dati tramite i gestori ex art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. Questa previsione ha destato molte perplessità e dato origine a pronunce giurisprudenziali contrastanti anche in ragione di una non sempre univoca interpretazione dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. Pacifico infatti l’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, come emerge dall’art. 492 bis c.p.c., non altrettanto invece può dirsi circa la possibilità per il creditore di essere autorizzato a rivolgersi alle banche dati per ricevere informazioni «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti» [44]. Rimane che l’ufficiale giudiziario accede direttamente alle banche dati mentre il creditore, sempre previa autorizzazione, può richiedere informazioni ai gestori delle stesse e saranno poi questi ultimi ad effettuare la ricerca e comunicare al creditore le informazioni ottenute. La previsione di cui all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. avrebbe dovuto costituire un regime transitorio nell’attesa che venissero attuate tutte le prescrizioni indicate nell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. Ad oggi, la giurisprudenza di merito, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c. dal d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132/2015, si è ormai orientata ad autorizzare il creditore a ricevere direttamente le informazioni tramite i gestori ai sensi dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tutte le volte in cui le strutture tecnologiche, che dovrebbero consentire all’ufficiale giudiziario l’accesso alle banche dati, non funzionino anche per motivi tecnici e fino a quando le condizioni indicate dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c. non siano operative [45].


6. Gli istituti a garanzia del credito da mantenimento

L’esecuzione forzata, come già anticipato, non rappresenta l’unico rimedio di cui può servirsi il coniuge/genitore a tutela del credito da mantenimento. L’ordinamento infatti offre una serie di istituti, specificamente individuati dalle norme in tema di separazione, divorzio e a tutela dei figli nati da coppie non coniugate, che costituiscono una garanzia a fronte dell’eventuale inadempimento del coniuge/genitore obbligato [46]. In altre parole, il coniuge/genitore che sia destinatario per sé o per i figli minori di somme periodiche a titolo di contributo al mantenimento può agire per assicurarsi che le pretese creditorie siano soddisfatte e che quindi l’obbligato non possa sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Innanzitutto, il giudice può imporre al coniuge/genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale (come la fideiussione) o reale (come il pegno e l’ipoteca) ove vi sia il pericolo che egli si possa sottrarre all’adempimento degli obblighi previsti per il mantenimento, sia quest’ultimo disposto a favore del coniuge o dei figli [47]. Si può ricorrere a tali garanzie in ragione del comportamento assunto dal soggetto obbligato o di situazioni, in cui lo stesso si trova, dalle quali è fortemente probabile ipotizzare che quest’ul­timo non adempirà spontaneamente l’obbligazione (ad esempio, una condizione di precarietà dal punto di vista economico, situazione di indebitamento, procedimenti esecutivi pendenti nei suoi confronti, sperpero di denaro o comunque gestione rischiosa del patrimonio, manifestazione di voler vendere i propri beni, pregressi inadempimenti, ecc.). Il coniuge/genitore beneficiario dell’assegno di mantenimento dovrà fornire la prova del pericolo di inadempimento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia solo “genericamente” in quanto la scelta e la costituzione di quest’ultima è rimessa poi al debitore ai sensi dell’art. 1179 c.c. [48]. Tra le garanze reali deve farsi menzione del pegno che può essere costituito sui beni mobili o sui crediti del debitore proprio con lo scopo di garantire la soddisfazione del credito in caso di mancato adempimento spontaneo da parte dell’obbligato [49]. Altro mezzo di tutela del credito da [continua ..]


NOTE