1. Le condizioni generali - 2. La procedura per l'ammissione alla professione di avvocato - 3. Le modalità per l'ammissione alla professione. L'esame per l'ammissione - 4. Le condizioni per ottenere la qualità di "avocatdefinitiv" – avvocato definitivo - 5. Percorsi per diventare avvocato per la famiglia e i minori - 6. Il patrocinio per i non abbienti - 7. Forme di organizzazione dello studio legale - 8. Norme deontologiche particolari - 9. Il divorzio
In base alle norme vigenti, può essere membro di un albo in Romania colui che soddisfa le seguenti condizioni: può esercitare i diritti civili e politici; possiede la laurea in giurisprudenza; non si trova in nessuno dei casi di indegnità previsti dalla legge; può, dal punto di vista medico, esercitare la professione (da dimostrare con certificato medico.
Ai sensi di legge, l’ammissione si ottiene solo in base ad un esame che si svolge a livello nazionale ed è organizzato dall’UNBR (almeno un esame all’anno), secondo la legge e secondo lo Statuto della professione di avvocato. L’esame per l’ammissione alla professione si svolge nell’ambito dell’Istituto Nazionale per la Preparazione e il Perfezionamento degli Avvocati (INPPA) e si svolge in maniera unitaria, nei centri territoriali, avendo alla base un metodo elaborato e approvato dal Consiglio UNBR. Gli argomenti dell’esame sono identici a livello dell’UNBR, e la selezione degli stessi è fatta dalla commissione nazionale di esame che è formata prevalentemente da avvocati – professori universitari, che svolgono la professione da almeno 10 anni. La designazione della commissione è fatta dalla Commissione Permanente dell’UNBR, su proposta degli albi. Lo Statuto della professione di avvocato del 2011 prevede altresì che l’ammissione alla professione di avvocato si realizza solamente dopo aver svolto con esito positivo l’esame organizzato da UNBR, a livello nazionale. Eccezionalmente, in base alla legge, possono accedere alla professione, senza sostenere l’esame: i giudici della Suprema Corte di Cassazione ai quali è scaduto il mandato o, secondo i casi, che sono stati esclusi per motivi non a loro imputabili, e anche, alle stesse condizioni, i giudici delle Corti internazionali. La richiesta avanzata dalla persona che vuole essere ammessa alla professione attraverso la procedura dell’esame, in base alla legge, si deposita, o secondo il caso, si comunica in due esemplari e deve contenere: nome, cognome e residenza del richiedente; luogo e data di nascita; carta d’identità. L’indicazione del diploma di laurea rilasciato da un’università accreditata ai sensi di legge che attesta la qualità di laureato di una facoltà di giurisprudenza e altresi l’indicazione, se è il caso, dello svolgimento della professione di giudice, procuratore, notaio, consigliere giuridico per un periodo di 5 anni. La dichiarazione che non si trova in nessuno dei casi di indegnità previsti dalla legge (per es: colui che è stato condannato con sentenza alla pena della reclusione per aver commesso un reato con dolo, in modo che leda il prestigio della [continua ..]
l’art. 17 della l. n. 51/1995, ripubblicata nel 2011 e l’art. 33 dello Statuto mostrano che l’ammissione nella professione si realizza solamente dopo lo svolgimento di un esame organizzato dall’UNBR a livello nazionale. La data dell’esame sarà pubblicata sulla pagina internet dell’UNBR almeno 60 giorni prima dell’esame. Il Consiglio UNBR stabilirà la data, gli argomenti, la bibliografia e la metodologia dell’esame, che saranno uniche a livello UNBR. L’esame è composto da 5 materie, delle quali per minimo tre di queste l’esame si fa per iscritto. Insieme alla comunicazione della data si renderanno pubbliche anche la tematica e la bibliografia dell’esame. In vista dell’iscrizione all’esame, il candidato deve depositare il fascicolo di iscrizione all’albo della circoscrizione in cui desidera svolgere la propria attività. Il fascicolo di iscrizione che è composto dalla richiesta e dai documenti previsti dallo Statuto dev’essere depositato massimo in 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla pagina web dell’UNBR dell’organizzazione dell’esame nazionale. Il candidato deve corrispondere una tassa di partecipazione all’esame, stabilita dal Consiglio UNBR. I risultati dell’esame saranno comunicati agli albi dal Consiglio UNBR.
In base alle disposizioni dell’art. 18 della l. n. 51/1995, all’inizio dell’esercizio della professione l’avvocato deve svolgere obbligatoriamente un periodo di preparazione professionale di 2 anni, periodo nel quale ha la qualità di avvocato praticante (avocatstagiar). Le condizioni dello svolgimento della pratica, i diritti e gli obblighi dell’avvocato praticante, dell’avvocatomagister sono regolati dallo statuto. La pratica professionale rappresenta il periodo iniziale dell’esercizio della professione e ha come scopo la preparazione e la formazione professionale iniziale dell’avvocato, in vista dell’ottenimento del titolo professionale di avvocato definitivo. Nel periodo di pratica, l’avvocato svolge la sua attività con titolo professionale di avvocato praticante ed è iscritto nella Tabella degli avvocati con diritto di esercizio della professione. In vista della preparazione e formazione professionale iniziale, gli avvocati praticanti sono obbligati a frequentare i corsi dell’Istituto Nazionale per la Preparazione ed il Perfezionamento degli Avvocati (INPPA), alle condizioni stabilite da UNBR. Dopo lo svolgimento del periodo di pratica, l’avvocato praticante sosterrà l’esame definitivo “definitivat”. L’avvocato praticante respinto tre volte dall’esame di definitivat sarà escluso dalla professione. In base all’art. 20 della l. n. 51/1995, la qualità di avvocato definitivo si ottiene in base ad un esame organizzato da UNBR, annualmente e a livello nazionale, in base alla legge ed allo Statuto. L’esame definitivo si svolge nell’ambito INPPA unitariamente, su centri territoriali, avendo alla base una metodologia elaborata e approvata dal Consiglio UNBR. La tematica dell’esame è unica a livello UNBR e la selezione degli argomenti si fa dalla commissione nazionale d’esame, formata prevalentemente da avvocati. La qualità di avvocato definitivo quindi si ottiene in base ad un esame organizzato da UNBR annualmente e a livello nazionale, oppure attraverso lo svolgimento con esito positivo dell’esame finale dell’Istituto Nazionale per la Preparazione e il Perfezionamento degli Avvocati, alle condizioni previste dallo Statuto della professione.
In Romania non esiste un quadro legale, né istituzionale, né degli ordini o associazioni che prevedano delle norme specifiche. La legislazione non fa riferimento né all’obbligo né a limitazioni della specializzazione degli avvocati. Gli unici fattori per determinare il numero e la tipologia delle specializzazioni sono il mercato, il livello di preparazione e le preferenze degli avvocati. In concreto la specializzazione degli avvocati è sempre più spesso una risposta specifica alle richieste sempre più specifiche e variate dei clienti. Alla luce delle condizioni attuali in Romania la richiesta maggiore è nei rami del diritto fiscale, aquisitions, diritto dell’energia, proprietà intellettuale, dispute resolution, banking &finance, diritto dell’ambiente. In materia del diritto di famiglia la sfera è molto più ristretta in quanto non esiste la separazione giudiziale come istituto ed il divorzio è stato facilitato moltissimo con l’entrata in vigore del nuovo codice civile in quanto è stato dato in competenza anche dei notai, diventando una procedura convenzionale, anche in presenza di minorenni. Altresì molto più semplice è la situazione dell’assegno di mantenimento. La preparazione obbligatoria degli avvocati definitivi si concretizza con uno stage di formazione presso l’INPPA. Ha una durata di 60 ore per tre anni consecutivi (una media di 20 ore all’anno) a partire dal 2008.
In base alla l. n. 51/1995 gli Albi assicurano il patrocinio per i non abbienti nelle seguenti forme: nelle cause penali, nelle quali la difesa è obbligatoria secondo le disposizioni del c.p.p. In tutte le altre cause diverse da quelle penali, come aiuto pubblico giudiziario, alle condizioni della legge. Attraverso l’avvocato, concessa a istanza degli organi di amministrazione pubblica locale. In situazioni eccezionali, se i diritti della persona non abbiente sarebbero pregiudicati dal ritardo, il presidente dell’albo può approvare la concessione del gratuito patrocinio. Come forma di aiuto pubblico giudiziale, il patrocinio per i non abbienti attraverso l’avvocato comprende: l’assistenza extragiudiziale, che comprende la concessione di consultazioni in vista dell’inizio o della risoluzione di una lite per la quale la legge prevede la concessione dell’aiuto pubblico giudiziale, o secondo i casi, in vista dell’inizio di un procedimento giudiziario, arbitrale o amministrativo-giurisdizionale nei casi previsti dalla legge. L’assicurare la rappresentanza e l’assistenza processuale davanti ai giudici. L’avvocato scelto per concedere l’aiuto pubblico giudiziale non può rifiutare quest’obbligo professionale tranne che nei casi di conflitto di interessi o per una giusta causa. Il rifiuto ingiustificato costituisce una violazione disciplinare. Il rifiuto ingiustificato del beneficiario o la rinuncia unilaterale ed ingiustificata di questo porta alla cessazione dell’aiuto pubblico. L’assistenza extragiudiziale prevista all’art. 35 del OUG n. 51/2008 viene concessa dal Servizio di assistenza giudiziale presente per ogni albo, in base ad una richiesta che conterrà informazioni riguardanti l’oggetto e la natura del sollecito di assistenza, l’identità, il codice numerico personale, la residenza e lo stato economico del richiedente e della sua famiglia, allegandosi documenti comprovanti dei guadagni di costui e della sua famiglia e altresi prove riguardanti i suoi obblighi di mantenimento. La richiesta sarà accompagnata da un’autocertificazione del sollecitante con la precisazione se negli ultimi 12 mesi ha ancora beneficiato dell’aiuto pubblico giudiziale. La prova dello stato economico del richiedente si fa, principalmente, attraverso i seguenti documenti: Certificato [continua ..]
La l. n. 51/1995 prevede le seguenti forme di esercizio della professione di avvocato: Studi individuali, Studi associati, Società professionali con o senza personalità giuridica, Società professionali a responsabilità limitata. La scelta appartiene all’avvocato che, conformemente allo Statuto della professione è libero di scegliere e di cambiare la sua scelta per una delle forme di esercizio della professione previste dalla legge, avendo però l’obbligo di avvertire per iscritto il presidente dell’albo della sua rispettiva scelta o cambio. Se per una forma di esercizio è necessaria l’approvazione del consiglio dell’albo, l’avvocato inizia l’attività in quella forma solo dopo l’ottenimento dell’approvazione. Gli albi tengono un elenco separato degli avvocati per ciascuna forma di esercizio della professione. Per qualsiasi delle forme di esercizio della professione, l’avvocato inizierà l’attività dopo aver ottenuto le approvazioni da parte del consiglio dell’albo. Tutte le forme di esercizio della professione di avvocato sono sottoposte ai seguenti principi: il patrimonio comune è destinato esclusivamente all’attività professionale ed è in regime di patrimonio di destinazione professionale. Il titolare dello studio individuale e l’avvocato associato non possono prestare attività professionali al di fuori della forma di esercizio che hanno scelto. L’avvocato titolare dello studio individuale non può avere lo status di avvocato collaboratore o di avvocato remunerato nell’ambito della professione. L’avvocato associato non può avere lo status di avvocato collaboratore o di avvocato remunerato. L’avvocato remunerato nell’ambito della professione e l’avvocato collaboratore non possono svolgere la loro attività nella stessa qualità, in più forme di esercizio della professione. L’avvocato collaboratore ha il diritto di avere i propri clienti solo attraverso la forma di esercizio della professione con la quale collabora e con la condizione che informi l’albo. L’avvocato remunerato non ha diritto ad avere i suoi clienti propri. L’obbligo di comunicare immediatamente per iscritto all’albo, le modifiche riguardanti l’associazione, la collaborazione o l’assunzione [continua ..]
Nello statuto della professione non risultano norme deontologiche particolari applicabili ai rapporti con i minori.