1. I quesiti del giudice posti al consulente nel processo canonico di nullità - 2. Il percorso d’indagine del consulente e l’importanza del contesto - 3. Gli strumenti del consulente - 4. La certezza delle conclusioni - 5. La relazione - NOTE
Come nel diritto penale e civile dello Stato italiano, anche nel diritto canonico è previsto l’utilizzo della perizia nei casi in cui è necessaria una valutazione che comporti un apporto di conoscenze che esula dalle competenze del giudice. Si deve precisare che il parere del perito non può e non deve sostituirsi a quello del giudice che resta il peritus peritorum (il perito dei periti). Attualmente la maggior parte della dottrina considera la perizia come mezzo probatorio, in tal senso la perizia rappresenta un mezzo o una fonte di prova originale [1]. I motivi di nullità del matrimonio sono diversi, ma solo alcuni sono di interesse dello psicologo chiamato a prestare la propria funzione. I canoni che riguardano l’attività del perito psicologo o psichiatra sono il can. 1084 [2] sull’impotenza CJC coeundi, ovvero sull’impossibilità di ordine fisico o psichico di compiere l’atto sessuale, e il can. 1095 [3] CJC sull’incapacità psichica di contrarre matrimonio. In questa sede si prende in esame il ruolo del consulente nel rispondere ai quesiti, posti dal giudice, in merito alla causa di nullità matrimoniale che riguardano il can. 1095 CJC, in quanto è la fattispecie più frequente in cui viene nominato un perito all’interno del processo canonico di nullità. Si deve sottolineare che per incapacità vengono considerati non solo i casi di psicopatologia conclamata ma, anche tutti quei casi in cui il soggetto è stato condizionato psicologicamente nella sua libera scelta a contrarre matrimonio. Il lavoro del consulente, quindi, riguarda una specifica analisi di vari elementi che si suddividono in varie fasi di lavoro. Per comprendere in modo pieno il ruolo del consulente in questo contesto è necessario aver chiaro il compito al quale deve rispondere. Viene richiesto al perito di fornire una valutazione psicologica della/e parte/i al momento di prestare il consenso matrimoniale che comprende la gravità, le cause, le circostanze da cui ha avuto origine e si è manifestata una possibile incapacità psichica a contrarre matrimonio. Deve offrire una spiegazione di come la situazione psicologica della parte abbia influito sulle sue facoltà critiche ed elettive in relazione alle decisioni di libera scelta, fornire una valutazione circa il [continua ..]
Il perito ha vari elementi che possono fornirgli, indizi sui quali poter basare la propria ipotesi che chiaramente dovrà essere convalidata dai dati oggettivi delle prove. Il lavoro peritale è quindi la composizione di vari frammenti che rendono possibile la lettura della complessità del contesto e della storia della parte. Alla fine dell’indagine avremo di fronte un puzzle composto da elementi tutti fondamentali per poter avere una rappresentazione completa. Il primo problema che il perito, davanti a tale compito, deve porsi è: come riuscire a fornire una valutazione valida e attendibile nonostante il tempo intercorso? La diagnosi psicologica della parte al momento del consenso matrimoniale è infatti un evento spesso accaduto anche molti anni prima dal momento in cui avviene il processo canonico di nullità. Quello che non deve mai essere perso di vista è l’importanza del contesto in cui la parte è cresciuta. Non si può quindi avere una valutazione completa, solo valutando la sintomatologia attuale o pregressa del soggetto. Questo fornisce elementi parziali alla nostra indagine, in quanto non permette di comprendere come la parte sia divenuta quello che è attualmente. È come se avessimo la confessione dell’assassino senza che questo possa spiegare come sia arrivato a quel delitto: che cosa lo abbia portato a considerare la propria disfunzionalità psicologica come causa di nullità matrimoniale. Ciò che invece può determinare la possibilità di una reale valutazione dell’incapacità del soggetto è la valutazione del contesto psico-sociale nel quale la parte è cresciuta. «Ogni individuo umano è irripetibile. La sua individualità non va considerata in senso astratto, ma immerso nella realtà storica, etnica, sociale e soprattutto culturale che caratterizzano l’uomo nella sua singolarità. Secondo le stesse scienze umane l’individualità è il risultato di una unica storia di interazioni tra fattori biologici come il temperamento e la costituzione genetica da una parte e fattori contestuali come il seno materno, l’ambiente familiare, di ruoli sociali ai quali il bambino si abitua, la cultura, lo stato socio-economico, una storia individuale e unica mai avvenuta prima e mai ripetuta dopo. Ogni persona perciò [continua ..]
Il perito ha a disposizione vari strumenti per poter reperire informazioni utili al proprio obiettivo: lettura degli atti, colloqui e utilizzo dei reattivi mentali. a) La lettura degli atti La lettura degli atti fornisce solo un'infarinatura, ovvero serve a produrre ipotesi su come possa essere la realtà dei fatti. Ciò che risulta interessante è la visione che in primo luogo le parti e poi i testimoni, offrono di ciò che è accaduto. In questo caso anche le sfumature sono importanti. Spesso le versioni dei due coniugi sono molto diverse tra loro e questo in un primo momento potrebbe rendere molto poco chiara la situazione, ma sono proprio le situazioni che si discostano di più nel loro racconto dei fatti che nascondono elementi critici. Spesso dietro a queste diversità vi è la lettura di un tradimento delle aspettative che i coniugi hanno avuto l’una dell’altro [6]. b) Il colloquio Il colloquio è dunque il primo contatto diretto con la parte, le informazioni da raccogliere arrivano prima dal non verbale [7]. «Se il linguaggio verbale ha una rilevanza nello scambio di informazioni e sulla trasmissione della conoscenza, è però il non verbale la principale via di comunicazione delle emozioni, da cui dipende l’area della relazione, la definizione di sé, dell’altro e la qualità del rapporto» [8]. L’osservazione del comportamento non verbale ci permette di cogliere l’interazione, il qui ed ora, ciò che avviene nella seduta e nella relazione con lo specialista. La diversità tra ciò che viene detto e ciò che viene agito fornisce informazioni preziose sul funzionamento del soggetto e soprattutto su ciò che sta succedendo nella relazione di consulenza. Può accedere infatti che la parte si renda disponibile al colloquio dichiarandosi collaborativa e partecipativa ai colloqui peritali, ma la sua postura, l’espressione del viso, la voce ed il chiaro intento di cercare di fornire una rappresentazione ottimale del proprio contesto personale e familiare, evidenziano un atteggiamento poco propenso al colloquio. Sta quindi allo psicologo esplicitare tale non verbale e tranquillizzare il soggetto, perché non si intende dare colpe a nessuno ma, solo cercare di comprendere come la storia ha funzionato. Queste informazioni ci permettono [continua ..]
È indispensabile affrontare il tema della certezza delle conclusioni alle quali giunge il perito. È chiaro che in ambito psicologico e psichiatrico non si può parlare di certezza assoluta. Uno dei quesiti che viene sempre posto al consulente è quello relativo alla certezza morale delle sue conclusioni. Questo diventa un obiettivo raggiungibile nella misura in cui il consulente si attiene ad una metodologia operativa che deriva da un approccio tecnicamente corretto sul piano epistemologico, metodologico e deontologico. La certezza morale non si configura come mera convinzione personale, ma rappresenta il risultato dell’integrazione e del confronto di una serie di elementi che, singolarmente considerati, non giustificano, in modo realistico, le conclusioni a cui arriva il consulente, ma che nel loro complesso e nella loro congruenza, riescono ugualmente a motivarle al di là di ogni ragionevole dubbio [13]. Tutto ciò permette di ridurre al minimo il grado d’incertezza e fornire una rappresentazione della realtà che possa identificare la situazione in esame. Su questa base è utile ricordare che non è compito del consulente affermare la certezza della nullità matrimoniale in quanto questo è compito esclusivo del giudice, la perizia ha una finalità probatoria ed è su questo presupposto che si devono articolare le conclusioni.
Fornire questo tipo di lavoro al giudice permette di far comprendere in maniera chiara come il soggetto abbia sviluppato le sue disfunzionalità psicologiche e come queste abbiano agito nelle sue scelte personali, per questo motivo è molto importante il linguaggio utilizzato nella relazione peritale. Il lavoro del consulente è fatto di relazioni umane e questo comporta che le sue osservazioni siano pienamente leggibili perché il giudice possa avere in mano utili elementi per la sentenza. È importante infatti, che sia leggibile e comprensibile tutto il lavoro svolto dal consulente e non solo le risposte ai quesiti. Questo perché è necessario comprendere le motivazioni da cui nascono le risposte. Se così non fosse il rischio è quello che il consulente si sostituisca al giudice, in quanto fornisce un pacchetto preconfezionato a cui attenersi che non porta elementi di aiuto alla decisione, ma fornisce una scelta obbligata [14]. Non deve venir meno il limite netto tra l’operato del perito e quello del giudice, posto che il primo deve capire e far capire alla propria committenza cosa sia successo e cosa succeda sul piano psichico nella persona del periziando, mentre il secondo deve possedere gli strumenti concettuali per utilizzare adeguatamente le nozioni che il perito gli trasmette [15]. Il concetto di leggibilità e comprensione, come caratteristiche essenziali della relazione, viene rinforzato anche dal fatto che questa è spesso letta dai diretti interessati, ovvero le parti. Inoltre proprio perché si tratta di situazioni personali che possono evidenziare un mal funzionamento psicologico o un più grave disturbo psicopatologico, è utile fornire un possibile percorso di aiuto alla persona, suggerendo un trattamento psicoterapeutico o psichiatrico, anche nell’ottica che le parti vogliano contrarre nuovo matrimonio canonico. È utile, quindi, alla fine dei colloqui fornire alla parte o alle parti una restituzione del lavoro svolto che comprenda anche un invio al trattamento. Il lavoro del consulente all’interno del processo canonico deve dunque tener presente molti contesti e considerare il proprio lavoro come un qualcosa di dinamico e non preformato come una procedura da adottare in modo cieco, anche perché ci si trova di fronte a contesti umani che producono relazioni e suggeriscono spunti ed elementi [continua ..]