Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Sentenze di separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile e giudizio di appello (di Filippo Danovi, Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)


L’autore analizza compiutamente il sistema dell’appello del giudizio di separazione e di divorzio, essendo riconosciuto da autorevole dottrina e giurisprudenza come la chiarezza in ordine agli status risponda ad esigenze più ampie e superiori a quelle che riguardano gli “ordinari” diritti soggettivi.

The author deeply analyzes the system of appealing the separation and divorce judgment, as authoritative doctrine and case law recognize that clarity in the matter of status responds to broader and higher needs relating to “ordinary” subjective rights.

SOMMARIO:

1. Premessa: il significato e la (perdurante) funzione dell’appello, con particolare riferimento ai giudizi sugli status - 2. Le (sintetiche) disposizioni di legge per la separazione e il divorzio - 3. Il limitato richiamo integrativo alla disciplina ordinaria dell’appello - 4. Le condizioni dell’impugnazione - 5. La scelta del legislatore per il rito camerale - 6. La proposizione del giudizio di appello. Patologie degli atti introduttivi e possibili sanatorie - 7. Esecutorietà e possibile inibitoria dei provvedimenti di primo grado (tra effettività della tutela ed esigenze di cautela) - 8. La trattazione e l’oggetto del giudizio di appello - 9. La natura dinamica delle situazioni soggettive incise e la rilevanza delle sopravvenienze - 10. La fase decisoria e la sentenza di seconde cure - 11. Il favor per la formazione del nuovo status, la sentenza parziale e il relativo regime di stabilità - 12. Le misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c. e la relativa impugnazione - 13. Il giudizio di appello nel procedimento di scioglimento dell’unione civile - 14. Conclusioni - NOTE


1. Premessa: il significato e la (perdurante) funzione dell’appello, con particolare riferimento ai giudizi sugli status

Anche se la funzione giurisdizionale risponde a finalità ed esigenze di carattere superiore, in quanto mira a soddisfare un bisogno di giustizia immanente in ogni collettività organizzata, il processo rimane pur sempre il frutto di un’attività umana. Nelle dinamiche che intessono il suo concreto svolgimento, e finanche nel giudizio del magistrato. Ne consegue che il suo approdo finale, id est la sentenza, può risultare mancante, sia dallo stesso punto di vista formale (il processo è per definizione una «serie coordinata di atti che si svolgono nel tempo e che tendono alla formazione di un atto finale» [1], e tale concatenazione deve dunque essere dotata di logica e congruenza, mentre qualcosa potrebbe intralciare il meccanismo che conduce alla decisione), ovvero – ciò che è ancora più grave – dal punto di vista della stessa giustizia sostanziale che pure il processo dovrebbe realizzare. A queste eventualità tende a ovviare il sistema delle impugnazioni, con il quale le parti possono rimettere in discussione i risultati acquisiti al termine di un grado di giudizio, richiedendo la revisione o riforma della decisione in esso pronunciata. Ovviamente questa possibilità non può essere prolungata all’infinito, poiché finirebbe per collidere con l’esigenza di certezza del diritto che pure rimane fondamentale, ed è per questo motivo che ogni sistema giuridico ricerca un suo equilibrio individuando una scala progressiva limitata (e quasi sempre tipizzata) di possibili mezzi di impugnazione. Nel nostro ordinamento, come è noto, la decisione di primo grado può essere sottoposta a controllo attraverso il giudizio di appello, il quale risponde dunque alla funzione tipica di riesaminare la decisione di primo grado, offrendo una rilettura del giudizio volta a depurarlo dei suoi eventuali “errori”, in rito o di merito. L’istituto è sempre stato considerato connaturato all’esigenza di giustizia di cui si è detto (e assicura in effetti un più corretto bilanciamento dei canoni valoriali sottesi al processo e dei poteri di cui le parti devono essere dotate [2]), anche se da un lato non si può non evidenziare – atteso che la verità processuale non è per definizione assoluta ma sempre relativa [3] – che paradossalmente [continua ..]


2. Le (sintetiche) disposizioni di legge per la separazione e il divorzio

A tal fine, il dato che immediatamente viene in evidenza è rappresentato dalla scarsità di fonti normative di riferimento. La prima norma sul giudizio di appello fu infatti inserita in relazione al solo processo di divorzio dalla l. 6 marzo 1987, n. 74, che all’art. 8 riformulò in modo significativo l’art. 4 della legge speciale, con un inciso non solo sintetico ma anche laconico per il quale «l’appello è deciso in camera di consiglio». La disposizione sollevò quindi diversi problemi interpretativi, sia in relazione all’ambito di concreta applicabilità del rito camerale (stante il riferimento generico e non tecnicamente circostanziato), sia in relazione alla possibilità di applicarla anche al processo di separazione, sia infine alla sua effettiva rispondenza alle garanzie processuali necessarie per tali tipologie di giudizi. Fu necessario quindi anche un intervento della Corte costituzionale in proposito per ricordare come anche il rito camerale possa soddisfare i criteri e le condizioni per considerarlo allineato ai principi del giusto processo ed essere quindi ritenuto congruente con i principi dell’ordinamento anche in questa materia [7]. La scarna disciplina introdotta nel 1987 non è sostanzialmente mutata. Da questo punto di vista le riforme del processo civile del 2005, che pure hanno interessato ampiamente la separazione e il divorzio, non hanno ritenuto di intervenire sulla disciplina dell’appello, mancando quindi l’occasione di offrire una più definita e completa linea ricostruttiva di tale mezzo di impugnazione. Non solo. È di fatto rimasta un’unica norma deputata alla disciplina del rito e sempre solo per il divorzio (l’art. 4, 15° comma, l. divorzio) [8]. A tale norma “generale” (eppure come detto sempre “generica”) possono poi affiancarsi due ulteriori disposizioni, del tutto similari anche se con apparenti incongruenze, dedicate al tema della sentenza non definitiva rispettivamente nella separazione (l’art. 709 bis c.p.c.) e nel divorzio (l’art. 4, 12° comma, l. divorzio) [9]; una norma in tema di legittimazione (l’art. 5, 5° comma, l. divorzio) [10]; e infine una disposizione ad hoc (ma a sua volta non priva di insidie interpretative) per le misure sanzionatorie di cui all’art. [continua ..]


3. Il limitato richiamo integrativo alla disciplina ordinaria dell’appello

Queste essendo le doverose premesse, occorre ancora chiedersi quanto sia possibile (e in caso affermativo necessario) operare nell’appello della separazione e del divorzio un’integrazione dello scarno riferimento legislativo con la disciplina ricavabile dalle norme di legge sul giudizio ordinario di appello. A questo riguardo, va in primo luogo precisato che lo stesso giudizio di appello ha mutato nel tempo le sue modalità di estrinsecazione, ad esito di una serie di riforme che ne hanno modificato in larga parte funzione e fisionomia. Invero, pur essendo stati mantenuti la generale natura di gravame a critica libera [18] e l’effetto sostitutivo della decisione di secondo grado [19], il legislatore si è decisamente orientato verso un modello di (sempre più pura) revisione della decisione di primo grado [20], regimentato da numerosi vincoli formali, in alcuni casi forse finanche eccessivi. Si è quindi avuto un percorso di progressiva limitazione (per via normativa e giurisprudenziale) dei poteri e delle facoltà delle parti, che soprattutto attraverso la l. 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83) [21], ha condotto l’appello in una nuova dimensione di strumento idoneo alla sola circostanziata denuncia di specifici errori compiuti dal giudice nella ricostruzione dei fatti e nell’applicazione delle norme di legge. Dal punto di vista delle modalità applicative, poi, viene significativamente ristretta la possibilità di allegazione e prova e con esse un pieno riesame della quaestio facti, ciò che non manca di ingenerare dubbi e interrogativi soprattutto nelle ipotesi in cui in primo grado la fase istruttoria non abbia avuto modo di essere espletata in modo compiuto o adeguato. Ebbene. Se queste modifiche già sollevano perplessità in relazione all’appello ordinario civile, appare intuitivo che i problemi risultino ancor più amplificati in giudizi, quali quelli di separazione e divorzio, in cui la stessa articolazione strutturale può risultare compressa dai particolari e incisivi poteri che spettano all’autorità giudicante. La dottrina non ha mancato di esprimere timori in proposito [22], poiché in effetti la riduzione delle garanzie anche solo formali dell’appel­lo appare tanto più da evitare nella misura in cui le prerogative [continua ..]


4. Le condizioni dell’impugnazione

Prima di addentrarci in medias res va peraltro compiuto ancora un riferimento di carattere generale, relativamente alle condizioni dell’azione, che in sede di gravame devono persistere e anzi essere specificamente individuate sotto forma di condizioni di impugnazione. A tal fine, anche per la separazione e il divorzio vale in linea generale e astratta il principio per il quale legittimate all’impugnazione della sentenza devono considerarsi le parti, ciò che risulta anche confermato dall’art. 5, 5° comma, l. divorzio, ai sensi del quale «la sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti». In concreto, tuttavia, non è sufficiente essere stato parte del processo di primo grado per acquistare la piena titolarità dell’impugnazione (ed essere così “giusta parte”). A questo riguardo, se la legittimazione a impugnare resta in prevalenza ancorata al dato soggettivo della partecipazione al processo di primo grado, l’interesse a impugnare presuppone invece un quid pluris e precisamente che la parte sia stata soccombente in primo grado, poiché soltanto nella presenza della soccombenza può ravvisarsi quel presupposto che notoriamente attribuisce alla parte un valido interesse alla tutela giurisdizionale e che consiste in uno specifico rapporto di congruenza che lega il mezzo processuale allo scopo perseguito, sub specie di una concreta utilità per la parte del provvedimento richiesto [27]. In questo ambito uno degli aspetti più dibattuti rimane quello di comprendere se la legittimazione e l’interesse possano essere riferibili alle sole parti, ovvero nell’ipotesi di successione a titolo universale (legata, ovviamente, all’eventuale morte di una delle parti) sia ipotizzabile in capo agli eredi la possibilità di promuovere formale impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In proposito, si ritiene generalmente che poiché la morte del coniuge costituisce evento idoneo a sciogliere il vincolo matrimoniale (art. 149 c.c.), nel processo avente ad oggetto una modifica del vincolo (che si presuppone pertanto ancora esistente) non possa di conseguenza che determinarsi la cessazione della materia del contendere [28]. Tale situazione dovrebbe pertanto privare di efficacia non soltanto il processo ancora in uno stato di litispendenza piena, ma altresì ogni eventuale [continua ..]


5. La scelta del legislatore per il rito camerale

Dal punto di vista sistematico lo snodo centrale, intorno al quale ruotano e dal quale discendono poi pressoché tutti gli ulteriori profili che interessano un’indagine ricostruttiva sulla disciplina dell’appello nella separazione e nel divorzio è rappresentato, come già accennato, dalla scelta del modello processuale da applicare a tale giudizio. Nella duplice astratta possibilità che si presentava al legislatore (rito ordinario ovvero rito camerale), lo stesso ha nel 1987 optato per il rito deformalizzato. In tal senso si è espressa la formula (non particolarmente felice stante il tenore generico e poco circostanziato) dell’art. 4, (già 12° comma e oggi) 15° comma, l. divorzio, norma come già visto sicuramente da estendersi anche all’appello della separazione [70], nonché, secondo la giurisprudenza, anche alle ipotesi in cui l’impugnazione non riguardi il capo costitutivo, bensì soltanto gli ulteriori capi di sentenza resi sulle domande consequenziali [71]. Il primo problema che la norma ha posto, all’indomani della sua introduzione e teoricamente pone tuttora non essendo la formula generica impiegata stata modificata dal legislatore, è quello di comprendere l’ambito di operatività concreta del rito camerale. A tale riguardo, malgrado il tenore apparentemente limitato alla fase decisoria, l’orientamento costante della giurisprudenza ha ormai definitivamente chiarito che il rito camerale deve in realtà applicarsi a tutta la fase del gravame, a far tempo dal ricorso introduttivo e sino alla decisione di seconde cure [72]. Quanto alle ragioni della scelta, è noto come la genericità della disciplina normativa dei procedimenti in Camera di Consiglio, unita alla discrezionalità giudiziale che li contraddistingue, sono purtroppo state sovente (e non soltanto per i processi di separazione e divorzio) considerate come sintomi di inadeguatezza del rito camerale, criticato in quanto modello non prefissato ex lege e dunque inappropriato a decidere su diritti [73]. Eppure la Corte costituzionale ha a più riprese “salvato” tale modello anche e proprio in relazione alla separazione e al divorzio [74], facendo chiaramente intendere che le scelte inerenti al rito devono considerarsi di politica legislativa (e in quanto tali sono discrezionali [continua ..]


6. La proposizione del giudizio di appello. Patologie degli atti introduttivi e possibili sanatorie

In considerazione dell’utilizzo delle forme camerali l’atto introduttivo assume la veste del ricorso, che deve in particolare contenere la specifica rappresentazione delle doglianze dell’appel­lante verso la sentenza, dettagliatamente articolate nei relativi motivi di impugnazione. Ciò non tanto in virtù di una pretesa applicazione analogica dell’art. 342 c.p.c., quanto piuttosto, per le ragioni che si sono appena considerate, tenuto conto della funzione di ogni strumento di carattere impugnatorio. Il giudizio di appello viene quindi correttamente radicato mediante il deposito del ricorso presso la Corte d’Appello competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ovvero, in caso di mancata notifica della stessa, sei mesi dalla relativa pubblicazione [82]. La violazione del termine può essere rilevata anche d’ufficio, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione [83] (mentre irrilevante e inidonea alla sanatoria del vizio è sul punto l’eventuale costituzione della parte avversaria [84]). Già nella scansione del termine per la proposizione dell’appello si avverte quindi la prima importante diversità rispetto all’adozione del rito camerale e accostamento invece alla disciplina dell’appello ordinario civile. Ulteriori corollari sono costituiti dalla tendenziale irritualità della proposizione del gravame con modalità diverse, come ad esempio l’atto di citazione, nonché, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, la conseguente irrilevanza del momento in cui vengono notificati il ricorso e il pedissequo decreto [85]. In particolare, nell’ipotesi di erronea adozione da parte dell’appellante della forma dell’atto introduttivo (atto di citazione in luogo del ricorso), peraltro, la giurisprudenziale ha ormai adottato una interpretazione “liberale”, orientandosi nel senso della possibile sanatoria del vizio, in virtù dei principi di strumentalità delle forme, raggiungimento dello scopo e conservazione degli atti viziati; ciò tuttavia a condizione che entro il prestabilito termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza l’appellante provveda non soltanto a notificare l’impugnazione, ma altresì a costituirsi nel giudizio di appello [continua ..]


7. Esecutorietà e possibile inibitoria dei provvedimenti di primo grado (tra effettività della tutela ed esigenze di cautela)

Anche il tema dell’esperibilità e dell’ampiezza dell’inibitoria processuale (id est la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecutorietà della sentenza di primo grado) presenta alcune particolarità, attesa la natura di regola complessa e “composita” delle sentenze di separazione e di divorzio, nelle quali si mescola un capo di carattere costitutivo sullo status, pronunce di condanna (per quanto attiene ai provvedimenti di natura economica) e ulteriori capi di natura gius­volontaria (come ad esempio accade per i provvedimenti personali relativi ai minori). Nel silenzio della legge non si è riscontrata una interpretazione unitaria. Si spazia così da tesi particolarmente restrittive, che addirittura vorrebbero escludere l’istituto dell’inibitoria dall’area di applicabilità dei procedimenti in esame [95], ad altre tesi intermedie, che intendono invece limitarlo ai soli capi aventi natura strettamente condannatoria [96]. Del resto, anche il contesto di riferimento risente di incertezze teoriche, perché la Suprema Corte indulge talvolta verso l’esecutività immediata anche di alcuni tipi di sentenze costitutive [97], mentre altre volte assume posizioni più radicali, volte a riconfermare l’impostazione più tradizionale [98]. Quanto alla forma, malgrado le norme di riferimento (artt. 283 e 351 c.p.c.) non lo stabiliscano espressamente, è opportuno che la richiesta di inibitoria venga effettuata con un autonomo ricorso, nel quale siano adeguatamente messi in risalto i presupposti del fumus e del periculum sui quali l’istante fonda la propria richiesta.


8. La trattazione e l’oggetto del giudizio di appello

La trattazione dell’appello nei giudizi di separazione e divorzio presenta alcuni punti di contatto con il rito ordinario civile, ma rimane connotata (anche in virtù della scelta di fondo per il rito camerale) per un più elevato tasso di deformalizzazione. Resta ferma in particolare la regola codificata nell’art. 350 c.p.c. per la quale l’appello deve essere trattato in forma collegiale, tanto più in considerazione della complessità che può assumere la materia del contendere e della possibilità che diversi profili della controversia richiedano una rinnovata (o finanche nuova) indagine. Ed invero, la particolare incidenza delle situazioni soggettive di riferimento, che costituiscono l’oggetto del processo, si riverbera anche in ordine al giudizio di appello. Se si analizzano alcuni dei più frequenti temi che possono costituire oggetto del giudizio, si constata in effetti che anche la disciplina processuale dell’appello risente della summa divisio rappresentata dai profili che riguardano esclusivamente le parti e da quelli che al contrario toccano la posizione dei figli minori. Tra i primi, un particolare rilievo spetta alla domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge più “debole”, per la quale deve ritenersi che laddove la stessa sia già stata “regolarmente” proposta in primo grado (ma disattesa dal tribunale), per la sua devoluzione in seconde cure sia comunque necessaria la proposizione di un appello, ordinario o incidentale, con la formulazione di specifici motivi di censura avverso il relativo capo della sentenza. Sul punto la Corte di Cassazione ha peraltro specificato – sulla base di un confronto di carattere sistematico con le diverse disposizioni che regolamentano i poteri delle parti e del giudice nei processi di separazione e di divorzio – che il giudice d’appello ben dispone di un ampio potere di esame e valutazione, e può modificare le statuizioni di natura economica sulla base anche di una sola nuova e differente valutazione delle risultanze di causa e delle circostanze di fatto già poste a fondamento della decisione di primo grado, senza che sia necessario il sopraggiungere di nuovi elementi o circostanze che alterino l’assetto sottoposto al vaglio del giudice di prime cure [99]. Diverso è invece il regime [continua ..]


9. La natura dinamica delle situazioni soggettive incise e la rilevanza delle sopravvenienze

L’oggetto del giudizio di separazione e divorzio presenta poi una rilevante particolarità anche per il suo carattere dinamico. Le situazioni soggettive che ne costituiscono il tessuto di riferimento rappresentano infatti per definizioni realtà variabili e modificabili nello scorrere diacronico del tempo. Ne consegue anche l’immediata e intuibile rilevanza di eventuali sopravvenienze per tutto il corso del processo, non soltanto durante il giudizio di primo grado [108], ma altresì nell’eventuale grado di appello [109]. Questa particolarità comporta in primo luogo ricadute in relazione alla disciplina dei cc.dd. nova in appello, per le quali, fermo il principio generale di inammissibilità di nuove allegazioni e nuove deduzioni istruttorie e produzioni documentali [110], l’opzione per una soluzione “a maglie larghe” discende dalle peculiarità della materia e dalle deroghe al regime delle preclusioni che vengono riconnesse al carattere indisponibile dei diritti dei minori [111]. A questo riguardo, dunque, deve sempre ritenersi possibile la formulazione di specifiche doman­de in appello laddove queste traggano fondamento da fatti temporalmente successivi alla decisione di primo grado (rectius, forse, alla precisazione delle conclusioni, che costituisce il referente temporale della quaestio facti e vero limite per la sua fissazione in prime cure) [112]. Ciò tanto più tenuto conto che i fatti nuovi e in quanto tali in precedenza non deducibili avanti al primo giudice comunque potrebbero giustificare l’instaurazione di autonomo giudizio di modifica/revisione. È peraltro evidente che, in tutte le ipotesi in cui si rendano ammissibili (e necessarie) nuove deduzioni processuali, risulta di volta in volta indispensabile la concessione di opportuni termini per lo svolgimento di difese scritte, in ossequio al principio del contraddittorio e al fine di prevenire una (altrimenti inevitabile) pronuncia di nullità. Ed è sulla base di queste complessive considerazioni e della necessità di assicurare quindi non soltanto un’ideale speditezza all’incedere del procedimento, ma altresì ordine e rigore nello scambio delle difese delle parti, che pare comunque sempre assai opportuna l’introduzione nel giudizio d’appello, per via interpretativa [continua ..]


10. La fase decisoria e la sentenza di seconde cure

Anche la fase decisoria nel giudizio di appello presenta alcune particolarità. In primo luogo, invero, la scelta del modello camerale consente (almeno in astratto) che il procedimento possa essere rimesso alla decisione della Corte già al termine di una sola udienza, e ciò indipendentemente dalle richieste svolte dalle parti, non sussistendo alcun vincolo formale di legge per la concessione di ulteriori fasi o termini per attività preconizzate [113]. A questo proposito, la Suprema Corte ha in particolare affermato che «nel procedimento d’appello contro la sentenza di separazione dei coniugi, non comporta lesione del diritto al contraddittorio la mancata concessione di un termine per il deposito di repliche scritte (deposito non previsto dalla disciplina positiva), quando alla parte non sia stato precluso di svolgere l’attività difensiva in sede di comparizione in camera di consiglio, ove tale diritto può ampiamente esplicarsi» [114]. In senso ancor più ampio, poi, si è ad esempio rilevato che nell’appello della separazione e del divorzio non devono necessariamente trovare applicazione né l’istituto della precisazione delle conclusioni, né lo scambio delle difese finali di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c., non trattandosi di adempimenti essenziali al dispiegarsi del contraddittorio processuale neppure in sede di gravame ordinario [115]. È peraltro evidente che le modalità e i tempi per la rimessione della causa in decisione dipenderanno dalla concreta fattispecie e dunque una immediata chiusura dal giudizio dovrà essere attentamente ponderata in relazione alle difese spiegate da entrambe le parti, e in particolare alle modulazioni del thema decidendum (segnatamente nei casi di proposizione di appello incidentale) e produzioni documentali effettuate dalla parte appellata, sulle quali l’appellante potrebbe giustamente richiedere la concessione di un termine a difesa. La violazione del contraddittorio rappresenta infatti come noto il pericolo forse maggiore per il corretto svolgimento di ogni giudizio, essendo (laddove effettivamente sussistente) idonea a determinare la nullità del giudizio e della sentenza, e pertanto a legittimare nei confronti di quest’ultima un eventuale ricorso in Cassazione. La decisione finale non può quindi mai basarsi su una questione [continua ..]


11. Il favor per la formazione del nuovo status, la sentenza parziale e il relativo regime di stabilità

Il tema dell’appello presenta poi specifiche particolarità nelle ipotesi di pronuncia di sentenza non definitiva; ipotesi che all’interno dei giudizi della crisi familiare è fattispecie sono sempre più spesso ricorrenti, essendo non soltanto state normativamente disciplinate ma anzi favorite e implementate da una lettura a volte forse acriticamente anche troppo ampia da parte della giurisprudenza. In relazione alla separazione l’art. 709 bis, 2° comma, c.p.c. (introdotto dalla seconda riforma del 2005) stabilisce che «nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio». La disposizione ha così confermato in modo espresso la soluzione che già era stata avanzata in via interpretativa dalla Cassazione [117] all’esito di un acceso dibattito che vedeva fronteggiarsi da un lato la tesi per la quale la decisione sull’addebito non poteva essere separata da quella sulla separazione e dall’altro la tesi opposta (poi recepita dalla Suprema Corte e ora accolta anche dal legislatore), per la quale dunque la richiesta di addebito deve considerarsi domanda a tutti gli effetti (e non già un profilo accessorio alla domanda di separazione) e la relativa pronuncia in modo correlato un capo di sentenza suscettibile di impugnazione in via autonoma. Ne consegue altresì che laddove la sentenza di separazione sia stata impugnata limitatamente alla sola pronuncia di addebito, sulla pronuncia relativa allo status di coniugi separati scende dunque la certezza e fissità della res iudicata [118]. In relazione al giudizio di divorzio, invece, analoga possibilità è disciplinata da una norma introdotta nel 1987, l’art. 4, 12° comma, l. divorzio, ove viene stabilito che «nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato». In entrambi i casi, comunque, il presupposto affinché una pronuncia non definitiva o parziale [continua ..]


12. Le misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c. e la relativa impugnazione

Specifiche problematiche relative alle possibili impugnazioni si pongono altresì nei confronti di provvedimenti diversi dalla sentenza conclusiva del giudizio (o quanto meno non integralmente sovrapponibili con quella), quali ad esempio le misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c., che possono essere pronunciate nel corso del giudizio di primo grado o nella decisione finale, ponendo differenti problemi relativamente al loro regime di stabilità e correlativamente anche alla possibilità di una loro impugnazione. La norma di riferimento si limita in proposito a riportare, con una formula non priva di insidie interpretative, che «i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». E in effetti all’indomani dell’entrata in vigore della norma sono stati immediatamente sollevati dubbi, in ordine ai quali la dottrina dominante si è giustamente espressa nel senso di interpretare la disposizione come riferita ai mezzi tradizionali e comuni che sono in concreto previsti per il modello formale di provvedimento che si intende impugnare [131]. Tale lettura, del tutto condivisibile, è stata poi accolta anche dalla Corte di Cassazione [132]. Ciò significa, dunque, che avverso le sentenze di separazione e divorzio che contengano provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. può (rectius, deve) sempre essere esperito il giudizio di appello, seguendo le regole che si sono esaminate e così in particolare le forme camerali; avverso i decreti di modifica [133] e così pure i decreti emanati ad esito di un’autonoma istanza ex art. 709 ter c.p.c. deve invece essere esperito il reclamo ex art. 739 c.p.c.; mentre laddove la misura sanzionatoria sia stata pronunciata già con l’ordinanza presidenziale, la stessa rimane suscettibile di reclamo alla Corte d’Appello ex art. 708, 4° comma, c.p.c. [134]. Per le stesse ragioni, ancora, qualora la misura sanzionatoria sia stata emanata dal giudice istruttore in corso di causa, avverso la stessa non sono ammessi mezzi di impugnazione diretti, e il reclamo che sia stato eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile [135]. Ma non solo. Sempre con riferimento alle misure ex art. 709 ter c.p.c., deve essere ancora ricordato che le stesse possono essere [continua ..]


13. Il giudizio di appello nel procedimento di scioglimento dell’unione civile

Rimane infine da trattare la disciplina del giudizio di appello nel procedimento di scioglimento dell’unione civile. Si tratta di un profilo al quale è sufficiente dedicare sintetici cenni in quanto, pur nell’indubbia rilevanza dal punto di vista dei diritti e delle garanzie della persona che la l. 20 maggio 2016, n. 76 ha apportato (colmando una lacuna che poneva l’ordinamento italiano in una situazione gravemente deficitaria rispetto non soltanto a tutti gli ulteriori Stati membri dell’Unione europea ma altresì a tutti i paesi democratici) [139], la disciplina del nuovo istituto si segnala soprattutto per gli aspetti sostanziali, in quanto dal punto di vista processuale il legislatore si è limitato a un richiamo integrale dell’art. 4 l. divorzio (art. 1, 25° comma, l. 20 maggio 2016, n. 76), così di fatto rendendo applicabile allo scioglimento dell’unione civile la normativa processuale del divorzio. In effetti, nella patologia dell’unione civile la principale (se non unica) particolarità è data dal presupposto del giudizio di scioglimento del vincolo, che non trova causa – come nell’“omolo­go” istituto dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – nella pregressa separazione personale degli uniti civilmente, bensì unicamente in un’espressa manifestazione di volontà (di entrambi o anche soltanto di uno di essi) esplicitata innanzi all’ufficiale dello Stato civile e poi confermata – decorso il termine dilatorio di tre mesi – dalla proposizione della domanda giudiziale. Per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento, invece, lo stesso ricalca la disciplina del giudizio di divorzio, in quanto – se pure l’art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016 contiene una espressa clausola di compatibilità – non paiono esservi ragioni per differenziare in concreto il trattamento processuale dello scioglimento dell’unione civile rispetto a quanto accade per il divorzio [140]. In particolare, dunque, l’adozione delle forme camerali nell’intero giudizio di appello deve trovare applicazione anche per lo scioglimento dell’unione civile, in quanto unico sbocco interpretativo ipotizzabile [141]. Piuttosto, in relazione all’istituto in esame meritano di essere sottolineati alcuni ulteriori aspetti, in quanto profili che [continua ..]


14. Conclusioni

Da quanto evidenziato è possibile concludere confermando che l’appello resta ancora oggi un passaggio indispensabile nel complessivo iter processuale, al quale difficilmente potrebbe rinunciare un sistema processuale che aspiri a essere corretto e competitivo, contemperando gli ideali astratti di giustizia e la salvaguardia dei canoni irrinunciabili del giusto processo, con i necessari poteri e facoltà da riconoscersi in capo alle parti. Nel processo di separazione e divorzio tale esigenza risulta ancor più sollecitata dal carattere personale e spesso fondamentale dei diritti che vengono in discussione all’interno del giudizio. Da questo punto di vista, l’attuale disciplina normativa, scarna e frammentata oltre che ancora inspiegabilmente disciplinata con norme formalmente differenti per separazione e divorzio, sicuramente non giova alla soluzione dei molteplici problemi che l’individuazione della struttura del processo presenta. Anche in relazione a questo profilo del giudizio, dunque, non si può che confermare l’auspicio per una riforma organica, nel segno di una disciplina uniforme che possa concretamente identificare per l’interprete i presupposti e i confini dei singoli istituti processuali, a garanzia dei valori superiori della certezza del diritto e della tutela delle situazioni soggettive delle parti del processo.


NOTE