1. Cass., S.U., 17 luglio 2014, n. 16379 - 2. Breve escursus sull’orientamento della Cassazione: la necessità della ordinanza interlocutoria del 14 gennaio 2013, n. 712 - 3. Argomenti di natura sostanziale - 4. Argomenti di natura processuale
Volendo scomodare il Pascoli si potrebbe affermare che dal 17 luglio 2014, nell’aria «c’è qualcosa di nuovo ..., anzi di antico». In tale data infatti è depositata in cancelleria la sent. n. 16379 emessa a Sezioni Unite in forza dell’ordinanza interlocutoria del 14 gennaio 2013, n. 712, che dichiara il seguente principio di diritto: «La convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione (...), Le Carte Europee dei diritti (...), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ed il codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello stato, è ostativa – ai sensi dell’Accordo ... che apporta modificazioni al Concordato lateranense…, e dell’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7 – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’“ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale». La sentenza vuole mettere un punto fermo nella materia della delibabilità delle sentenze ecclesiastiche, che dichiarano la nullità dei matrimoni concordatari, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla non [continua ..]
Una pur sommaria indagine sulle pronunce di legittimità emanate negli scorsi anni, fa comprendere come gli argomenti invocati dalla sentenza che si commenta non siano assolutamente nuovi; i medesimi concetti, infatti sono presenti, pressoché in tutte le sentenze emesse sull’argomento ed utilizzati ora in chiave positiva ora negativa con riferimento alla possibilità di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, già prima della revisione dei Patti Lateranensi (cfr. ex plurimis, Cass., S.U., 1° ottobre 1982, n. 5026). E così, facendo riferimento alle due contrapposte sentenze della Sezione I (la n. 1343/2011 e la n. 8926/2012), esplicitamente citate nella nostra sentenza come «palesemente espressivi di antitetica opzione esegetica» (cfr. sent., S.U., Svolgimento del processo, p. 2, n. 3), la seconda sentenza – aderente all’orientamento secondo cui la convivenza prolungata non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica – afferma che «la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico» (Cass. 4 maggio 2012, n. 8926, n. 6). La sentenza in parola prende espressamente in considerazione sia la “problematica” relativa alla discrasia sulla prescrittibilità/imprescrittibilità dell’azione in giudizio per far valere la nullità del matrimonio e – correttamente – la riconduce «nell’ambito della mera diversità di disciplina» (cfr. sent. cit. n. 4.5 e i numerosi precedenti ivi citati), differenza che «trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica» (ibidem, n. 4.4), sia la questione relativa agli effetti prodotti di per sé dal matrimonio-rapporto. A tale proposito, richiamando anche le S.U. n. 4700/1988, che per la prima volta furono chiamate a pronunciarsi sul contrasto che ci occupa, il giudice di legittimità ribadisce che «essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, “comprensivo non solo delle norme che [continua ..]
Alla luce degli elementi appena esaminati, sorge immediato il dubbio che, dietro la presa di posizione delle Sezioni Unite, ci sia una valutazione di c.d. giustizia sociale, più che motivazioni di ordine strettamente giuridico; probabilmente, la Cassazione si è sforzata di rinvenire argomentazioni di rango più che costituzionali per suffragare una tesi (già confutata in precedenza) al fine di riuscire ad accordare tutela al “povero coniuge” che dal sistema giudiziario composto (dichiarazione di nullità in sede ecclesiastica/delibazione in sede civile) vede vanificati gli effetti di una convivenza pluriennale in cui ha creduto ed investito energie. A tacer d’altro, sembra una efficace comprova di tale affermazione, l’impostazione per la quale, nonostante l’ostacolo alla delibazione sia rappresentato da un principio di ordine pubblico, l’effettiva tutela dello stesso viene rimessa alla totale discrezionalità del singolo coniuge, il quale non sollevando la relativa eccezione permetterebbe la delibazione (e quindi il dispiegarsi di effetti nell’ordinamento italiano) di una sentenza di per sé in contrasto con l’ordine pubblico interno. Nonostante il giudice di legittimità non sia nuovo ad un tale stratagemma, che ancor più palesemente viene utilizzato in tema di indelibabilità delle sentenze che dichiarano la nullità per simulazione unilaterale non conosciuta o almeno conoscibile (usando l’ordinaria diligenza) dall’altro coniuge (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 5 marzo .2009, n. 5292, Cass., Sez. I, 1° febbraio 2008, n. 2467, Cass., Sez. I, 2 agosto 2007, n. 16999, Corte App. Firenze, Sez. I, 2 dicembre 2004), ci si interroga sull’opportunità di stravolgere in tale misura i principi basilari dell’ordinamento per accordare tutela al c.d. coniuge debole, soprattutto in considerazione del fatto che l’eventuale delibazione della sentenza ecclesiastica, nonostante travolga ex tunc gli effetti del matrimonio, in ogni caso non pregiudica i diritti dei figli e – qualora sia intervenuta una sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio – nemmeno l’eventuale diritto al mantenimento riconosciuto al coniuge “debole”(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 23 marzo 2001, n. 4202, Cass., Sez. [continua ..]