1. Ricordo dell’avv. Marina Blasi - 2. Divorzio breve e facile nel contesto delle riforme del diritto di famiglia. La condivisione delle responsabilità coniugali chiave di lettura della tutela riconosciuta al matrimonio nel nostro ordinamento, anche nel momento del suo scioglimento - 3. La contestualizzazione dei giudizi di separazione e divorzio in appello
Come coloro che mi hanno preceduto, desidero innanzitutto ringraziare per essere stata invitata a partecipare a questo evento commemorativo e testimoniare il rapporto di stima e di collaborazione che ho avuto con l’avv. Marina Blasi. Si è trattato di un rapporto molto diverso rispetto a quelli che sono stati descritti e ricordati con commozione dai suoi più stretti amici e colleghi, perché io ho conosciuto l’avv. Blasi in ragione delle mie funzioni di Presidente della Sezione persona e famiglia e della Sezione per i minorenni della Corte d’Appello di Roma e i rapporti che con lei ho avuto sono stati esclusivamente nei rispettivi ruoli, di avvocato e magistrato, ma arricchiti dalla collaborazione in alcune occasioni di formazione e connotati da reciproca stima. Per questo desidero ricordare dell’avvocato Marina Blasi le doti di sobrietà e rigore con le quali ha in tante occasioni agevolato l’instaurarsi di una naturale sintonia tra le nostre diverse professionalità. Personalmente ritengo che per consentire a magistrati ed avvocati di collaborare, in ruoli distinti, al raggiungimento di comuni obiettivi – esigenza particolarmente sentita nei processi che hanno ad oggetto la tutela delle relazioni familiari – sia molto importante avere capacità di gestire il rapporto avvocato/magistrato con rigore e sobrietà. Questa preziosa capacità Marina Blasi l’aveva, credo semplicemente perché era una persona sobria e rigorosa.
Prima di trattare lo specifico argomento oggetto del mio intervento vorrei soffermare l’attenzione su un aspetto delle novelle legislative di cui parliamo, che l’avv. Marina Blasi ha ben evidenziato nel suo libro “Divorzio ‘breve’ e ‘facile’ ”. Queste, come altri interventi del legislatore e della giurisprudenza in questo settore negli ultimi anni, sono con evidenza espressione di un generale rafforzamento delle “responsabilità”, pubbliche e private, nel sistema di tutela delle relazioni familiari e della progressiva sostituzione in tale sistema dell’approccio fondato sulla condivisione delle responsabilità a quello fondato sulla contrapposizione di diritti e interessi. Credo che una conferma in questo senso possa essere riconosciuta, per esempio, nella pronuncia della Corte di Cassazione, S.U. n. 16379/2014 che ha riconosciuto il “matrimonio rapporto” come oggetto di tutela distinta e autonoma rispetto al “matrimonio atto” e ricondotto i principi che la informano a quei principi fondamentali dell’ordinamento che costituiscono “ordine pubblico”. Sono consapevole che i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite che ho citato sembrano andare in direzione opposta a quella delle novelle legislative di cui parliamo, che attribuiscono maggiore spazio all’autonomia negoziale dei coniugi nel determinare lo scioglimento dell’unione matrimoniale. Ma secondo una lettura sistematica, sia dei principi affermati dalla Cassazione che degli interventi del legislatore, risulta secondo me evidente che tra gli uni e le altre vi è assoluta coerenza. La Corte di Cassazione in quella sentenza ha infatti enucleato dal sistema delle fonti nazionali e sovranazionali il principio secondo il quale la “relazione” matrimoniale è oggetto della tutela riservata ai diritti fondamentali della persona, ne ha affermato sotto questo profilo la rilevanza pubblicistica e ne ha fatto conseguire la resistenza dell’insieme dei diritti e doveri che ne discendono ai profili di invalidità del matrimonio-atto. A me sembra che in questo modo la Corte Suprema abbia individuato il nucleo essenziale, di rilievo pubblicistico, dell’istituto matrimoniale nelle “responsabilità” che si assumono instaurando una “relazione coniugale” e connotato questa [continua ..]