L’articolo esamina i criteri per la determinazione dell’assegno di divorzio recentemente offerti dalle Sezioni Unite con la sent. n. 18287/2018.
L’autore rileva come le indicazioni della Suprema Corte comporteranno lunghe e complesse attività istruttorie, (il cui onere probatorio è a carico delle parti con limitati poteri officiosi del giudice), dovendosi ricostruire e valutare la vita economica, professionale e sociale dei coniugi prima dell’unione, durante il matrimonio, all’epoca della separazione ed infine al momento del divorzio, nonché le scelte fatte da ciascun coniuge nel corso del matrimonio. Rimane non chiaro per l’autore come debba procedersi, infine, alla quantificazione dell’assegno divorzile.
This article examines the criteria for determining alimony, as recently offered by the United Sections with decision n. 18287/2018.
The author points out how the Supreme Court’s directions will bring about long and complex investigative activities (whose burden of proof is borne by the parties with limited informal powers of the Court), given that they require reconstructing and assessing the spouses’economic, professional, and social life before the union, during their marriage, at the time of their separation, and lastly at the time of their divorce, as well as the choices made by each spouse during the marriage. Lastly, it remains unclear to the author how to go about quantifying the alimony.
1. Il duplice intervento dei giudici di legittimità nel 2017 e nel 2018 - 2. La Pronuncia a Sezioni Unite - 3. Cosa rappresenta oggi l'assegno divorzile
Gli studiosi del diritto di famiglia e gli operatori pratici attendevano impazienti la Pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in punto di diritto all’assegno divorzile e criteri per la sua quantificazione; la Suprema Corte si è finalmente pronunciata con il deposito delle motivazioni della sent. n. 18287/2018. La sent. n. 11504/2017 della I Sezione civile della Corte di Cassazione, infatti, era intervenuta dopo decenni di sostanziale accettazione del decisum di altra Pronuncia a Sezioni Unite, la n. 11490/1990, ed aveva proposto una nuova interpretazione pressoché rivoluzionaria dell’istituto, della quale si era avuta peraltro qualche avvisaglia da parte della giurisprudenza di merito. A titolo di esempio, da anni la giurisprudenza del Tribunale di Firenze aveva di fatto anticipato la suddivisione della decisione sulla domanda di assegno di divorzio in due fasi ben distinte, quella dedicata all’accertamento dell’an debeatur, e quella eventuale successiva della determinazione del quantum, come efficacemente ribadito lo scorso anno la richiamata Cass. n. 11504/2017. In essa può leggersi, in particolare, come «L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile – come detto – non sia il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile», principio pienamente condiviso sino ad oggi dai collegi giudicanti del tribunale fiorentino, dal momento che in nessuna parte della norma in esame si pone positivamente la necessità di un riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi e, a ben vedere, neppure di una doverosa comparazione delle medesime posizioni al termine del loro rapporto coniugale. Il parametro di riferimento reddituale per stabilire l’autosufficienza economica del soggetto “debole” individuato dai Colleghi dopo la citata Pronuncia di legittimità è stato tratto da una diversa legislazione positiva, quella sull’ammissione al patrocinio a carico dello Stato per le parti non abbienti: quindi, di norma, il coniuge richiedente è stato ritenuto dotato di redditi adeguati quando essi superano la soglia di ammissibilità annua al patrocinio gratuito e questi disponga di [continua ..]
È opportuno riportare anche il testo normativo vigente: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come già rilevato sopra, non si può ignorare la lettera e la costruzione della norma in esame: la condizione per il riconoscimento del diritto è l’assenza incolpevole di mezzi adeguati da parte del coniuge che, risultato economicamente più debole al termine del percorso matrimoniale, chiede il riconoscimento di un assegno. Verosimilmente il supremo consesso è incorso in un fraintendimento circa il riferimento all’effettivo tenore di vita: il richiamo del 6° comma dell’art 5 al tenore di vita matrimoniale va letto nel senso che il giudice ha poteri istruttori officiosi diretti a determinare il tenore di vita effettivo dei coniugi al momento della domanda dell’assegno di divorzio, cioè alla luce delle nuove condizioni di vita economica delle parti dopo la separazione, non certo quello avuto in costanza di convivenza matrimoniale. Nella pratica si ricorre a consulenze tecniche d’ufficio, ove le indagini di Polizia Tributaria non abbiano portato a risultati utili, mentre in ordine alle prove orali ci si rimette alle eventuali richieste di parte e, al più, si chiedono alle parti produzioni documentali ulteriori; almeno nell’ufficio dove chi scrive lavora, non sono mai state disposte d’ufficio testimonianze sul punto. In ogni caso l’indagine ha ad oggetto le condizioni economiche del coniuge richiedente per il riconoscimento dell’assegno, e le condizioni economiche dell’altro coniuge per la successiva quantificazione. Su questo punto soccorre la puntuale motivazione della Pronuncia n. 11504. Il secondo periodo invece, che presuppone la “contestazione” dei documenti prodotti (concernenti [continua ..]