Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La stanza per l'ascolto del minore (di Maria Antonia Pili (Avvocato del Foro di Pordenone. Presidente AIAF Friuli Venezia Giulia))


SOMMARIO:

1. Breve premessa normativa - 2. La stanza: arredamento e strumenti audio-video per l’ascolto - 3. Modalità di utilizzo della stanza - 4. Modalità di ascolto del minore - 5. Conclusioni


1. Breve premessa normativa

Il diritto ad essere ascoltato ha avuto negli anni in Italia grandi difficoltà ad essere riconosciuto come pieno diritto del minore alla sua identità di soggetto ed anzi vi è sempre stato un diffuso, distratto e superficiale “pensiero” circa l’inutilità o addirittura la dannosità dell’ascolto, derivante probabilmente anche da una restrittiva interpretazione della norma contenuta nella l. n. 898/1970 (divorzio) laddove si prevedeva l’ascolto dei minori solo «qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età». I primi interventi propositivi, normativi e giurisprudenziali, sono stati – seppur in maniera del tutto disomogenea – quelli che si rinvengono: a) nella riforma della legge sull’adozione nazionale (l. n. 148/2001); b) nella sentenza della Corte costituzionale (n. 1/2002 relativamente alle procedure de potestate); c) nella l. n. 154/2006. Ma è soltanto con la l. n. 219/2012 e conseguente d.l. n. 154/2013, che è stato delineato un quadro legislativo coerente laddove finalmente è stato riconosciuto con chiarezza il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano – vale a dire si è dato ingresso ad uno statuto dei diritti fondamentali del figlio verso i genitori (in coerenza con il pregevole “passaggio” culturale dal concetto di potestà a quello di responsabilità genitoriale di cui suddetta normativa è stata paladina). Peraltro, proprio per quanto riguarda l’argomento che mi è stato assegnato in questa sede (la stanza per l’ascolto), sottolineo con soddisfazione che l’art. 38 bis disp. att. c.c. garantisce, quasi in toto e finalmente con chiarezza, anche il rispetto del contraddittorio fra le parti in relazione all’ascolto, sempre nella salvaguardia prioritaria e fondamentale del diritto del minore, così recitando: «quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il Pubblico Ministero possono seguire l’ascolto del minore da luogo diverso in cui egli si trova senza chiedere l’autorizzazione del Giudice prevista [continua ..]


2. La stanza: arredamento e strumenti audio-video per l’ascolto

La stanza per l’ascolto del minore in funzione presso il Tribunale di Pordenone è stata fortemente voluta da un’Associazione locale di avvocati della famiglia e delle persone che ha ottenuto l’appoggio, anche economico, dell’Ordine degli Avvocati (acquisto delle apparecchiature per la videoregistrazione), del Comune di Pordenone proprietario dell’immobile (ristrutturazione e riadattamento dei locali con collocazione dello specchio unidirezionale), di un’Azienda produttrice di mobili (totale e gratuita fornitura degli arredi). Con il plauso dei Magistrati e degli Uffici Giudiziari. Si tratta di due locali contigui ai quali si accede da una piccola anticamera; l’intera struttura è collocata in un’ala tranquilla del Tribunale con accesso autonomo rispetto a quello per il pubblico, cosicché i minori non entrano in alcun modo in contatto con i “variegati” frequentatori del Tribunale e quindi con situazioni che possano in qualche modo suggestionarli. Sia l’anticamera sia il locale dove vengono sentiti i minori sono di aspetto gradevole e rilassante; le pareti sono di colore azzurro pastello con alcuni disegni stilizzati dipinti a mano; l’arredo è accurato, semplice ed accogliente, costituito da un grande tavolo basso al centro con divanetti attorno; vi sono anche in ordine sparso simpatiche poltroncine di plastica e cuscinoni di piuma dove i minori solitamente si siedono volentieri e si rilassano. Vi è inoltre un armadio a parete, direttamente accessibile anche ai minori, dove sono riposti giochi, libri, quaderni, matite e tutto ciò che possa essere utile per agevolare l’ascolto dei bambini più piccoli che si esprimono solitamente attraverso gestualità e/o disegni e/o giochi. Due grandi finestre nella parete opposta danno una gradevole luminosità alla stanza. Infine vi è il grande specchio unidirezionale racchiuso in una cornice bianca al di sopra del quale è collocata una telecamera che ricorda la forma di un lampione, munita di uno zoom molto potente in grado di cogliere ogni particolare, espressivo e di movimento. Telecamere più piccole, munite anche di microfoni e quasi impercettibili, sono invece collocate nei due angoli della stanza a ridosso del soffitto. La stanza dove sono collocati gli impianti di videoregistrazione – alla quale si accede da una porta diversa rispetto a [continua ..]


3. Modalità di utilizzo della stanza

Per il corretto utilizzo della stanza è stato siglato un apposito Protocollo fra Avvocati, Magistrati e Comune di Pordenone proprietario dei locali. In particolare, dal momento che l’Ordine degli Avvocati ha donato l’impianto di videoregistrazione al Comune, quest’ultimo ha garantito di supportarne i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria incaricando all’uopo una ditta di fiducia. È previsto altresì che i fruitori dell’impianto siano responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare per loro colpa nel periodo di utilizzazione, con obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi disfunzione alla ditta incaricata per la manutenzione, in modo tale che l’impianto sia sempre perfettamente funzionante per i fruitori successivi. Comunque, per il fun­zionamento degli impianti, la ditta di cui sopra garantisce quasi sempre la presenza di un suo tecnico i cui costi orari, per quanto riguarda i procedimenti civili, vengono sostenuti dalle parti come se si trattasse di un CTU. A regolamentazione di tutto quanto sopra, è stata istituita un’A­genda Informatica per l’uso dei locali gestita dai responsabili di ciascun Ufficio Giudiziario (Tri­bunale civile e penale, Procura della Repubblica). Gli interessati all’utilizzo, su autorizzazione del Magistrato, possono prenotare i locali per le giornate e gli orari stabiliti, e per evitare sovrapposizioni sono stati suddivisi i giorni della settimana fra i tre settori – civile, penale, procura –. Le chiavi dei locali sono a disposizione presso i custodi del Palazzo di Giustizia i quali sono presenti all’apertura e chiusura ad ogni accesso, verificandone lo stato sia di manutenzione che di ordine e pulizia.


4. Modalità di ascolto del minore

Anche per regolamentare le modalità dell’ascolto mediante l’utilizzo della stanza, è stato siglato un apposito Protocollo fra Avvocati, Magistrati e Azienda Sanitaria (Consultori) di Pordenone, che si ispira ad alcune premesse basilari ed essenziali: –    l’ascolto, su richiesta delle parti, è sempre disposto dal giudice il quale dovrà valutarne l’uti­lità con adeguata motivazione; –    l’ascolto in sede civile non è qualificabile come atto d’indagine (né mezzo di prova) bensì come strumento per raccogliere opinioni, valutazioni ed esigenze del minore in ordine alla vicenda familiare in cui è coinvolto, riconoscendo dunque un diritto della personalità e non lasciando il minore estraneo ai provvedimenti che vengono adottati nel suo interesse; –    l’ascolto viene effettuato solo in casi eccezionali ovvero in presenza di comprovate ragioni di opportunità e dove sussista un concreto interesse, purché esso non sia ritenuto dannoso per il minore, ovvero non appaia manifestamente superfluo. Inoltre l’ascolto viene effettuato esclusivamente dal Consulente nominato dal giudice per l’a­scolto (CTPA che può anche coincidere con il CTU se già precedentemente nominato, e purché si dichiari in grado di farlo). Il minore dunque rimane nella stanza solamente insieme a tale professionista; il giudice è presente dietro lo specchio con le altre parti (avvocati, curatore del minore se nominato, CTP se nominato, P.M. se partecipa). Eventuali domande e/o sollecitazioni e/o chiarimenti possono essere formalizzate al CTPA solo attraverso appositi auricolari e solo dal giudice che si fa portavoce anche delle altre parti presenti; deve comunque esserci sem­pre un preventivo accordo (per esempio un convenzionale cenno della mano) con il CTPA sulle modalità ed i tempi con cui porre le domande al fine di non interrompere e/o ostacolare l’ascolto. Le videoregistrazioni riversate nei CD vengono immediatamente messe a disposizione delle parti a fine ascolto. Ancora, per quanto riguarda la scelta del CTPA, il giudice deve sempre preventivamente valutare che le sue competenze siano conformi alle più accreditate discipline e specializzazioni in psicologia clinica, psicologia dell’età [continua ..]


5. Conclusioni