Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Stranieri minorenni: dispositivi normativi ed intensità delle tutele (di Claudio Cottatellucci (Magistrato, giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma; Condirettore della Rivista Minorigiustizia))


SOMMARIO:

1. Alcune considerazioni sulla “capacità di tenuta” delle disposizioni normative nazionali - 2. Dialogo tra le Corti e condizioni di evoluzione della normativa nazionale - 3. Stranieri minorenni: cenni sull’interpretazione di alcune disposizioni - NOTE


1. Alcune considerazioni sulla “capacità di tenuta” delle disposizioni normative nazionali

Al momento della sua approvazione la l. 6 marzo 1998, n. 40, poi trasfusa nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, dedica un intero Titolo, il IV, al “Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”, con una serie di disposizioni normative espresse dagli artt. dal 28 al 33. Si riferisce, nel suo incipit, a solide fonti sovranazionali laddove all’art. 20, 3° comma – disposizione a cui parte della giurisprudenza di merito minorile si rivolgerà negli anni successivi con particolare attenzione – espressamente richiama la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della l. 27 maggio 1991, n. 176 [1]. Rivolta quindi verso l’esterno, nel proposito dichiarato di attingere a un patrimonio di principi sovranazionali che non prescindono, ma certo trascendono, i contrasti propri dei dibattiti nazionali in tema di immigrazione, questa parte del primo corpus normativo interno organico in materia di immigrazione [2]mostra chiaramente l’intenzione di “guardare lontano” anche nel senso di dar prova della sua capacità di reggere nel tempo. Un primo test quindi, sulla capacità di tenuta di questo sottoinsieme normativo, condotto sia con riferimento alle successive modifiche normative, sia alle pronunce del giudice delle leggi, può aiutare a comprendere, ormai a distanza di diciotto anni dalla sua approvazione, quanto quel proposito del legislatore abbia trovato effettiva conferma. Un’analisi, anche solo quantitativa, del numero e della frequenza – non sempre invero della qualità – degli interventi di modifica normativa mette subito in chiaro quanto anche la materia della famiglia, soprattutto per l’aspetto riguardante i familiari “ricongiungibili” che rappresenta uno dei fattori maggiormente incidente sulla consistenza dei flussi migratori, costituisca un ter­mometro sensibile delle scelte legislative in questa materia. L’art. 29 conta ben cinque interventi normativi di modifica, di cui tre effettuati con decreti legislativi in recepimento di Direttive UE, a conferma della “comunitarizzazione” ampia anche di questo aspetto della disciplina dell’immigrazione [3]. Si consideri, ad esempio, [continua ..]


2. Dialogo tra le Corti e condizioni di evoluzione della normativa nazionale

Fuori dal “perimetro” delimitato del Titolo IV nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, altre disposizioni riguardano aspetti essenziali della vita familiare. Con l’art. 1, 15° comma, l. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il legislatore modifica l’art. 116, 1° comma, c.c., introducendo, tra i documenti necessari da presentare all’ufficiale di stato civile nel caso di matrimonio dello straniero nello Stato, anche «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Come noto, la Corte costituzionale con la sent. 25 luglio 2011, n. 245 dichiara l’illegittimità della modifica introdotta dal legislatore, che viene quindi espunta dall’ordinamento. Nel richiamare questa vicenda, interessa però qui osservare soprattutto un aspetto della decisione: nella motivazione la Corte si riferisce espressamente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo [8], e ravvisa quindi la violazione anche della norma parametro dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 12 della CEDU. Il parametro indicato non è esaustivo del ragionamento della Corte, che quindi alla stessa decisione sarebbe certamente pervenuta anche solo con il riferimento ai precetti espressi dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., tuttavia la motivazione segnala un’estroflessione “culturale” significativa della Corte nazionale verso la Corte di Strasburgo. Prove di dialogo, a distanza di qualche anno dalle “sentenze gemelle” del 2007, fanno capire come lo scenario in cui si definiscono le regole della materia dell’immigrazione si sia andato modificando, con un allargamento dei confini che consente di individuare principi fondamentali più ampiamente condivisi dagli Stati e quindi meno suscettibili di “oscillazioni” in base ai diversi e contingenti orientamenti dei governi nazionali. In questo senso il riferimento alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rafforza la funzione di controllo di legittimità costituzionale espletata dalla Corte nazionale. In altri casi invece è il legislatore che, recependo le disposizioni UE e tenendo conto della giurisprudenza delle Corti europee, emana norme ispirate ai principi che si stanno affermando a livello sovranazionale. Con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 – in attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento [continua ..]


3. Stranieri minorenni: cenni sull’interpretazione di alcune disposizioni

Praticamente unica tra le disposizioni contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 286/1998, l’art. 31 ha conservato la formulazione originaria, non toccato né dagli interventi del legislatore, né del giudice delle leggi. Il rilievo potrebbe dirne la solidità o, al contrario, l’irrilevanza. Probabilmente l’una e l’altra osservazione contengono del vero. Sull’irrilevanza: il riferimento va essenzialmente al 4° comma dell’art. 31, da leggere in stretta correlazione con l’art. 19 [18]. La lettura sistematica delle due disposizioni pone in evidenza queste regole: il minorenne straniero non può essere espulso, ed anzi deve essere rilasciato in suo favore un titolo di soggiorno, come espressamente prevede il regolamento di attuazione [19]. Questa condizione di protezione, che esclude ad esempio che sia possibile nei suoi confronti il trattenimento nei CIE disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, diversamente da altri paesi europei nei quali la detenzione amministrativa dei migranti minorenni non è vietata, incontra il solo limite del provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza ed ordine pubblico [20]; in questo caso opera la previsione del 4° comma dell’art. 31, quindi il provvedimento di espulsione deve essere richiesto dal questore, meglio dal Ministero dell’Interno, ma deve essere emesso dal Tribunale per i minorenni. Rarissimi nella prassi i casi in cui un minorenne sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione così motivato. La disposizione resta connotata però dalla sua originaria ambiguità: se l’allontanamento dal territorio nazionale è “solo” un comportamento consentito e non l’effetto di un provvedimento amministrativo, se soprattutto vige una presunzione, sostanzialmente assoluta stante l’assenza di rimedi impugnatori, che la sua “uscita” assieme al genitore o all’affidatario dal territorio nazionale altro significato non possa assumere che quello di inverarne “il diritto a seguirlo”, allora si viene a determinare nel sistema una situazione in cui la persona minorenne è sostanzialmente sfornita di autonoma titolarità giuridica. Il suo “allontanamento” cade nel riflesso dell’espulsione dell’adulto, ne segue le sorti senza poterne chiedere le ragioni, in una vicenda che, [continua ..]


NOTE