Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La tutela della vittima nel quadro europeo (di Stella Romano (Avvocato in Bologna. Dottore europeo di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna)  )


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La vittima di reato nel panorama europeo: da mero convitato di pietra a soggetto da tutelare “dal processo” e “nel processo” - 3. Le novità apportate dalla Direttiva 2012/29/UE e le sue ricadute applicative - 4. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

L’analisi della normativa dedicata al contrasto della violenza di genere nelle esperienze europee maggiormente rappresentative non può prescindere dalla unitaria valutazione della concezione di vittima di reato nel contesto europeo. Risulta, infatti, imprescindibile considerare la concezione europea della nozione di vittima: nozione che appare destinata ad innestarsi sulla base conoscitiva ed applicativa della legislazione in materia di violenza di genere, laddove per l’ap­punto si consideri che la definizione di vittima del reato possa coincidere (e spesso coincide) con le vittime di violenza di genere. In particolare, l’attenzione vorrà concentrarsi sulla Direttiva 2012/29/UE che oggi costituisce la stella polare di ogni intervento victim oriented e rappresenta un unicum nel panorama europeo, in quanto pone, per la prima volta, il soggetto leso al centro dell’agone processuale dettan­do norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato [1], assurgendo ad un vero e proprio “Statuto dei diritti della vittima”.


2. La vittima di reato nel panorama europeo: da mero convitato di pietra a soggetto da tutelare “dal processo” e “nel processo”

In un percorso verso un’Europa allargata e unita non solo nel perseguimento degli obiettivi economici ma anche nella promozione dei diritti umani, ed in un progressivo avvicinamento degli ordinamenti e arretramento dei protezionismi nazionalistici in materia penale e processuale, si è fatto strada un nuovo ambito di tutela per lungo tempo “dimenticato”: la vittima di reato si impone all’attenzione europea richiedendo adeguato riconoscimento. Per lungo tempo, infatti, protagonista indiscusso della normativa nazionale sia penale che processuale è stato esclusivamente l’autore del reato: intorno al reo ruotava l’intero sistema di incriminazione. Negli ultimi anni, invece, si è affacciata sulla scena del dibattito penalista una vera e propria rivoluzione copernicana per cui il processo penale, nato e cresciuto, storicamente come luogo di tutela del solo imputato (c.d. processo imputato-centrico) sta mutando le sue vesti originarie, divenendo occasione di protezione anche della vittima, trasformando quella che è stata storicamente una giustizia “retributiva” in una giustizia “ristorativa” o “riparativa” a favore della vittima o almeno più rispettosa nei suoi confronti. Un apporto decisivo nella riscoperta del ruolo della vittima è stato offerto dai numerosi movimenti di rivendicazione sociale, tra cui in primis il femminismo e l’antirazzismo, che a partire dagli anni ’70 del secolo scorso si sono rivolti direttamente agli Stati, considerati corresponsabili con la loro inerzia delle violenze criminali perpetrate in quei tempi [2]. Con tali movimenti, le vittime richiedono di scardinare questo modello, di uscire dall’emarginazione in cui le aveva re­legate il diritto penale e rivendicano un ruolo da protagoniste e non da mere comparse all’in­terno della dinamica processuale: in altri termini, le vittime chiedono di essere ascoltate, di poter accedere alla giustizia e di avere un ruolo effettivo nella risoluzione del conflitto sociale venuto a crearsi con il reato. L’Unione europea ha recepito quanto emerso da tali rivendicazioni sociali, dai connessi studi della vittimologia e dagli atti prodotti a livello europeo e internazionale, contribuendo in maniera decisiva al processo di valorizzazione del ruolo delle vittime. Il suo operato si è mosso principalmente in tre direzioni: [continua ..]


3. Le novità apportate dalla Direttiva 2012/29/UE e le sue ricadute applicative

Di certo, la Direttiva 2012/29/UE, che ha sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI, ha avuto il merito, rispetto alle altre fonti, di delineare per la persona offesa, una chiara posizione sistemica nelle diverse scansioni del procedimento penale, tanto da essere definita un autentico corpus iuris, di matrice europea, dei diritti delle vittime di reato. Essa, infatti, nel considerando (9) premette che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti fondamentali delle vittime». Dopo avere enunciato questo principio generale, il provvedimento, organizzato in macro-aree, disciplina i diritti delle vittime del reato: il diritto della vittima all’informazione (artt. 3-7), il diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9), il diritto di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17) ed, infine, il diritto di ricevere protezione, individualizzata a seconda di eventuali, specifiche esigenze di tutela (artt. 18-23). La Direttiva europea realizza, in particolare, una tutela “globale” e per “standard minimi”, rappresentando il nuovo volto dell’Europa che, da Lisbona in poi, ha acquisito la capacità di dettare agli Stati membri non più solo suggerimenti, ma di fissare un limite indefettibile minimo comune [3]. In particolare, il legislatore europeo delinea un nuovo sistema processuale in cui si assiste al rafforzamento della posizione del soggetto leso, attraverso la particolare estensione soggettiva della nozione di “vittima”, che comprende oltre che la persona fisica che abbia subìto un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subìto pregiudizio. Attraverso tale rinnovata sensibilità, alle vittime di reato dovrà garantirsi adeguato accesso alla giustizia, anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. La direttiva riconosce tuttavia che l’esercizio di alcuni diritti potrà essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l’esercizio. [continua ..]


4. Conclusioni

In termini conclusivi, in un quadro più generale di rafforzamento delle garanzie della posizione della vittima nel contesto europeo, l’aspetto più innovativo della direttiva è certamente rappresentato dall’introduzione dello strumento della “valutazione individuale” cui devono essere sot­toposte tutte le vittime per verificare se sia necessario applicare misure speciali di protezione e, in tal caso, quali tra esse siano più adatte. La possibilità di riconoscere una protezione calibrata sulle sue specifiche esigenze di protezione delle persone offese dal reato rappresenta un passo in avanti nella direzione dell’“umanizzazione” del trattamento delle vittime. Al medesimo tempo, è d’uopo rimarcare come la direttiva non manchi tuttavia di aspetti critici. Infatti, oltre alla man­cata specificazione delle modalità con cui deve essere effettuata la valutazione individuale, la direttiva difetta di indicazioni precise in merito ad altri diritti previsti nel suo dettato. Essa rimette agli Stati membri la determinazione delle modalità secondo le quali si deve procedere, ad esempio, all’audizione della vittima, al riesame di una decisione di non esercitare l’azione penale, al rimborso delle spese sostenute dalla vittima, alla restituzione dei beni sequestrati durante il procedimento, al risarcimento dei danni da essa subiti. In altri termini, l’ampio “spazio di manovra” riconosciuto agli Stati se, da un lato, può favorire il recepimento della direttiva all’inter­no del singolo ordinamento, dall’altro, rischia di compromettere il raggiungimento di un risultato omogeneo nello spazio giudiziario europeo a detrimento delle istanze di protezione sostanziale delle vittime di reato.


NOTE