L’autrice affronta il tema della tutela legale degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, e del diritto, in base alla l. n.170/2010, di usufruire di piani didattici personalizzati che vanno eseguiti nell’ambito scolastico e in presenza di specifici altri requisiti.
The author deals with the issue of legal guardianship of students with specific learning disabilities, and the right, on the basis of Law no. 170/2010, to make use of personalized teaching plans carried out at school and when other specific prerequisites are met.
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1. Introduzione - 2. Definizione e riconoscimento dei DSA - 3. La diagnosi di DSA - 4. La formazione degli insegnanti - 5. Misure educative e didattiche di supporto - 6. Il diritto alla didattica individualizzata e personalizzata - 7. Verifica e valutazione degli alunni/e con DSA - 8. Tutela “demolitoria” e risarcitoria - 9. Successo formativo: responsabilità anche dello studente e della famiglia - 10. DSA diritto all’indennità di frequenza - 11. Necessità di un salto culturale e di un patto di corresponsabilità - NOTE
Un bambino/a o un ragazzo/a con un disturbo specifico di apprendimento (DSA) è una persona che non ha deficit cognitivi né patologie neurologiche o sensoriali. Ciò che lo/a caratterizza è un disturbo che altera e rende faticoso, in qualche caso anche impossibile il processo neurologico di decodifica dei suoni in segni e viceversa. Alcuni studiosi ritengono impropria o perlomeno riduttiva la locuzione disturbo per qualificare i DSA e parlano invece di neurodiversità [1]. La differenza non è di poco conto e la questione meriterebbe un approfondimento ma non è questa la sede per affrontarla pur avendo importanti risvolti medici, educativi, scolastici e quindi anche giuridici. Quello che caratterizza uno studente/studentessa con DSA è il non riuscire a leggere come i propri coetanei (dislessia), a scrivere (disgrafia), a scrivere correttamente (disortografia) a fare i calcoli (discalculia) o tutto questo insieme (comorbidità) pur avendo un quoziente intellettivo nella norma o talvolta anche sopra la norma media. Detto altrimenti, è una persona che pur essendo senza deficit e disabilità fatica a leggere, fatica a decifrare i segni linguistici, legge lentamente e non correttamente, ha difficoltà nell’automatismo del calcolo e dell’elaborazione dei numeri con evidente compromissione della qualità della propria vita personale e sociale.
Quanto premesso è sostanzialmente il contenuto del primo articolo della l. 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che riconosce e definisce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e discalculia come disturbi che, in quanto tali, possono essere “attenuati” o “compensati”, così da garantire a chi ne è portatore il diritto all’istruzione, da favorirne il successo scolastico, riducendo i disagi relazionali ed emotivi, assicurando eguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale (art. 2 – Finalità della legge).
La diagnosi è il primo sostanziale atto di tutela del soggetto con DSA. L’accertamento di un disturbo specifico dell’apprendimento, soprattutto se effettuato tempestivamente (nei primi anni della scuola primaria), permette l’attivazione di una serie di interventi “riabilitativi” che possono garantire all’alunno la possibilità di imparare a leggere autonomamente senza l’aiuto di audiolibri, a scrivere in autonomia quindi senza l’aiuto del computer, a far di conto in autonomia senza l’aiuto della calcolatrice, di poter vivere l’esperienza scolastica in termini positivi sia sotto il profilo dell’apprendimento, delle relazioni intrapersonali e dell’autostima. La diagnosi di DSA può essere fatta nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in centri specialistici o strutture private accreditate (art. 3) ed è compito della famiglia trasmetterla alla scuola frequentata dal proprio figlio/a. Non sempre la famiglia è in grado di individuare i “segnali” del disturbo, talvolta, anche se ravvisa che qualcosa non va non è in grado di chiedere l’aiuto necessario a dare un nome alla difficoltà scolastica del proprio figlio/a. La l. n. 170/2010 stabilisce espressamente che ogni scuola di ogni ordine e grado, quindi anche le scuole dell’infanzia hanno l’obbligo di attivare tempestivamente interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA comunicandolo previamente alle famiglie interessate. Questo dovere degli istituti scolastici è finalizzato a riconoscere precocemente gli alunni/e con DSA mediante l’adozione di tutti gli strumenti ritenuti idonei, secondo le conoscenze scientifiche del momento, ad individuarne tempestivamente i segnali.
Il primo “strumento” utile ad individuare “anomalie” nel percorso scolastico di un alunno/a è sicuramente la competenza degli insegnanti. In tal senso la l. n. 170/2010 (art. 3) prevede il diritto/dovere dei docenti di ricevere adeguata formazione nelle problematiche relative a DSA, al fine di acquisire competenze funzionali ad individuare precocemente i segnali ad applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici sono puntualmente individuate nelle Linee guida adottate con d.m. 12 luglio 2011, n. 5669. Le attività di formazione riguardano i seguenti ambiti: i contenuti della l. 170/2010, le caratteristiche delle diverse tipologie di DSA, i principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA, le strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo, la gestione della classe in presenza di alunni/e con DSA, le forme di verifica e valutazione, le forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore, le esperienze di studi di casi di alunni/e con DSA per implementare buone pratiche didattiche. È prevista, in ogni istituto scolastico, la presenza di un Referente DSA, ovvero di un docente che ha il compito principale di promuovere lo sviluppo delle competenze dei singoli docenti per sostenere la presa in carico dell’alunno/a nella classe in una dinamica di corresponsabilità.
L’art. 5 della l. n. 170/2010 prevede l’obbligo della scuola di garantire all’alunno/a con DSA: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguata; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi, le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino gradualità di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. Tutte queste misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
Un anno dopo l’emanazione della l. n. 170/2010 con d.m. 12 luglio 2011, n. 5669 sono state approntate le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni DSA”. Le misure ivi contenute costituiscono una serie di suggerimenti operativi nella logica della didattica individualizzata indicando a tal fine gli strumenti compensativi (es. uso della calcolatrice, uso del computer, uso del sintetizzatore vocale) e le misure dispensative (esonero da prestazioni non essenziali ai fini dell’apprendimento es: esonero lettura ad alta voce, esonero dalle lingue straniere) che hanno lo scopo di evitare per l’alunno/a, situazioni di affaticamento e disagio in compiti e attività coinvolti dal disturbo senza per questo ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento che è il medesimo degli altri alunni/e. L’intervento didattico personalizzato viene realizzato attraverso la redazione e conseguente realizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Si tratta della “progettazione” del percorso didattico dell’alunno/a che deve tenere conto della tipologia del disturbo (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) calibrando le attività didattiche sulle caratteristiche individuali per il raggiungimento degli obiettivi comuni alla classe. Il PDP deve prevedere anche le modalità valutative che devono consentire all’alunno/a di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Il PDP viene redatto di concerto con la famiglia dell’alunno/a che può comunicare le proprie osservazioni e deve firmarlo. Si tratta di un vero e proprio patto educativo/formativo in cui l’alunno/a e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola [2]. La firma del PDP da parte dei genitori autorizza tutti i docenti del Consiglio di classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee [3].
Le Linee guida specificano che le valutazioni periodiche e finali dell’alunno/a DSA devono tenere sempre in debita considerazione il disturbo diagnosticato ed essere coerenti con gli interventi previsti nel PDP. Ciò significa che la verifica del reale livello di apprendimento raggiunto dall’alunno/a deve avvenire attraverso l’applicazione delle misure che determinino, a seconda dei casi, le condizioni ottimali per l’espletamento delle prestazioni da valutare (tempi adeguati, particolare strutturazione delle prove, espressione orale delle lingue straniere, sostituzione delle prove scritte con prove orali, uso della calcolatrice, uso del sintetizzatore vocale, ecc.). Spetta alle commissioni degli esami di Stato al termine del primo e secondo ciclo di istruzione, tenute in considerazione le specifiche statuizioni soggettive documentate nel PDP, stabilire tempi, individuare strumenti dispensativi o/o compensativi e adottare criteri valutativi, anche in riferimento alle prove invalsi. I candidati/e con DSA che superano l’esame di stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria o all’università.
Quanto premesso rende evidente che, allorquando uno studente/studentessa DSA non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti durante il proprio percorso scolastico, occorre domandarsi se è stata garantita dalla scuola l’attuazione di quanto previsto dalla l. n. 170/2010 e dal d.m. n. 5669/2011. Analizzando diverse pronunce dei TAR se ne ricava l’idea che i giudici amministrativi sono particolarmente attenti nel responsabilizzare le Istituzioni scolastiche ad ottemperare quanto previsto nelle norme citate. Alcune sentenze appaiono particolarmente significative e rendono chiara la concreta tutela garantita agli studenti/studentesse DSA affermando che dagli scrutini deve emergere che il consiglio di classe ha effettivamente considerato la rilevanza del disturbo specifico di apprendimento nel giudizio finale. Con sentenza 23 agosto 2010, n. 31203 il TAR Lazio ha affermato che «è illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché in presenza di un accertato DSA da cui lo stesso sia affetto (nel caso dislessia) abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno». Nello stesso senso si sono pronunciati il TAR Friuli Venezia Giulia sentenza del 12 ottobre 2011 e il TAR Lombardia sentenza 23 agosto 2010, n. 31203, nonché, il Consiglio di Stato, sentenza 14 agosto 2012, n. 3593. Infatti «la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto mediante l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato, ma, in sede di scrutinio finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza» (TAR Lazio, sentenza 17 aprile 2014, n. 4208). Il TAR Campania con sentenza 30 aprile 2014, n. 2404 ha evidenziato che la mancata analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento dell’alunno/a, tale da rendere la valutazione conclusiva priva della necessaria individualizzazione e personalizzazione, nonché la omessa oggettiva verifica in ordine alle ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, inficia la valutazione resa allo studente/studentessa. La tutela legale dello studente/studentessa [continua ..]
Lo studente/a DSA ha il dover di contribuire fattivamente all’attuazione del PDP e quindi al proprio “successo scolastico”. Qualora il PDP venga applicato dalla scuola ma non dall’alunno/a che omette di applicarsi secondo le proprie capacità, questi potrebbe non essere ammesso/a alla classe successiva come stabilito da numerose pronunce dei giudici amministrativi. Secondo il Parere 28 novembre 2018, n. 30001 del Consiglio di Stato «il riconoscimento del deficit di apprendimento da parte della scuola non è dunque funzionale all’automatica ammissione dello studente all’anno successivo, ma unicamente alla predisposizione di idonei strumenti (indicati dal legislatore) per mettere l’interessato nelle condizioni di esercitare il proprio diritto allo studio». Ancora più esplicita è una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5785) laddove afferma che «l’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non può comportare – ex post – la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell’art. 2 della medesima legge n. 170 del 2010. Il percorso didattico personalizzato infatti-per studenti che presentino specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate-deve assicurare il raggiungimento di un livello di preparazione congruo alla condizione dello studente (cioè non artificiosamente disallineante la sua reale capacità di apprendimento rispetto alla progressione dell’offerta formativa) e sufficiente per la prosecuzione degli studi. Un tale livello non è recuperabile-ed anzi è reso in danno dello studente, di più difficile raggiungimento-in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di deficit cognitivi». Il TAR Liguria con sentenza 14 gennaio 2019, n. 20 ha ribadito che «la legge n. 170/2010 non fonda alcun diritto, in capo allo studente con DSA, ad una programmazione curriculare mirante al conseguimento di obiettivi specificatamente calibrati, che differisca per difetto da quella prevista per i compagni. Anzi, l’art. 4 comma 2 del D.M. 5669/2011 (…) nel prevedere che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi [continua ..]
L’indennità di frequenza prevista dalla l. n. 289/1990 è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Il beneficio spetta anche ai cittadini minori con disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Le diagnosi di Disturbo Specifico di apprendimento di per sé non garantisce il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza. Per ottenere la relativa corresponsione è necessario sottoporsi a visita presso la commissione per l’accertamento dell’invalidità, la quale stabilirà se il minore rientra nella condizione prevista dalla legge in base al grado di compromissione scolastica ed emotiva causato dal disturbo di apprendimento. A tal proposito è molto importante che la diagnosi riferisca una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Ciò significa che il minore, avrà diritto all’indennità, se presenta una difficoltà non transitoria a fare ciò che ci si aspetta in base alla sua età. Il valore dell’indennità di frequenza erogata dall’INPS per il 2019 è stato pari ad € 282,55 mensili.
I contenuti della l. n. 170/2010 e del d.m. n. 5669/2011 evidenziano come in ambito scolastico sia imprescindibile un approccio attento alle differenze di funzionamento apprenditivo ed educativo degli studenti. L’esperienza di tanti studenti DSA [4] deve indurci a riconoscere che la diversità [5] o meglio la neurodiversità non è un limite ma deve essere considerata una risorsa che obbliga l’istituzione scolastica o meglio l’intera comunità educante a porre al centro il benessere e la formazione della persona nella sua globalità e particolarità quale cittadino nella società planetaria. Si tratta di un compito complesso che non ammette ricette e soluzioni semplicistiche e che richiede agli adulti genitori, docenti, professionisti delle relazioni un patto di corresponsabilità educativa e sociale. Il primo segno concreto di questo impegno nei confronti degli studenti e delle studentesse con DSA a garanzia della tutela dei loro diritti, è quello di far sì che la diagnosi di DSA sia quanto più tempestiva possibile e che il piano didattico personalizzato (PDP) non sia un adempimento burocratico ma lo strumento per permettere a ciascuno di apprendere esprimendo al meglio le proprie potenzialità e caratteristiche personali.