Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La tutela penale a presidio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari relativi ai rapporti familiari (di Costanza Innocenti)


L’autrice offre una dettagliata trattazione dell’art. 388, 1° e 2° comma, c.p., dell’art. 570 c.p. e dell’art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, tracciando, infine, le differenze intercorrenti tra dette norme e le loro possibili interazioni, per comprendere quali siano i loro ambiti applicativi e le tutele da esse apprestate.

The author offers a detailed discussion of art. 388, par. 1 and 2, art. 570 and art. 570 bis of the Italian Criminal Code, introduced by Legislative Decree no. 21 of 1.03.2018, tracing, finally, the differences between these rules and their possible interactions, to understand what are their areas of application and the protections they provide.

Keywords: legal protection – family – enforcement of judgments

  
SOMMARIO:

1. Premessa: l’esecuzione dei provvedimenti relativi ai rapporti familiari - 2. La fattispecie di cui all'art. 388 c.p. - 3. La fattispecie di cui all'art. 570 c.p. - 4. La fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p. - 5. I rapporti fra l’art. 388, 2° comma, c.p. e l'art. 570, 2° comma, c.p. - NOTE


1. Premessa: l’esecuzione dei provvedimenti relativi ai rapporti familiari

L’esecuzione dei provvedimenti relativi alla prole e ai rapporti fra ex coniugi costituisce indub­biamente un problema di indiscutibile rilevanza e di non facile soluzione, a causa sia della particolarità dell’oggetto dell’esecuzione, che non è un bene quanto piuttosto una persona, sia per il fatto che tale esecuzione investe necessariamente i rapporti tra ex coniugi ovvero fra il figlio, generalmente minore, ed i propri genitori. È necessario evidenziare che tutti i provvedimenti adottati in sede di cognizione, nell’esclusivo interesse dei figli, debbono essere successivamente attuati tenendo conto soltanto di tale interesse e non, come alle volte viene prospettato, di quello del genitore. Anche nella fase dell’esecuzione dei provvedimenti, pertanto, il Giudice competente dovrà svol­gere le opportune indagini valutando se gli stessi siano ancora validi a tutelare gli interessi dei figli. Le norme contenute nel codice penale che assumono rilievo in tale ambito sono gli artt. 388, 570 e 570 bis c.p., di cui offriremo una breve disamina, analizzando altresì le loro possibili interazioni.


2. La fattispecie di cui all'art. 388 c.p.

In relazione al tema che qui si intende trattare, assumono rilievo unicamente le prime due ipotesi di reato, ossia quelle contemplate dai commi 1 e 2 della detta norma: «Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude (…) un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (…)». L’ipotesi delittuosa presa in esame dal 1° comma dell’art. 388 è configurabile, dunque, allorché il soggetto attivo ponga in essere atti simulati, ossia atti in cui vi è una preordinata divergenza fra volontà dichiarata e volontà reale (ad esempio, la vendita di un bene immobile al fine di sottrarsi agli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione, e non al fine di prevenire pretese rivendicatorie da parte del coniuge separato sul bene [1], ovvero la condotta del coniuge che, attraverso la sostituzione della serratura della casa coniugale, si sottrae al provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso della causa di separazione, assegnava la casa in uso esclusivo all’altro coniuge), oppure atti fraudolenti, ossia atti aventi valore negoziale posti in essere per conseguire un ingiusto profitto ai danni del soggetto che avrebbe interesse a far valere il provvedimento del giudice, allorché tali condotte siano poste in essere con dolo specifico, ossia allo scopo di sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili derivanti da provvedimenti dell’autorità e sempre che il medesimo non ottemperi all’ingiunzione di eseguire la sentenza (o comunque il provvedimento impositivo di obblighi civili). Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel comprendere in tale locuzione anche provvedimenti non aventi natura di sentenze, quali il provvedimento del presidente del [continua ..]


3. La fattispecie di cui all'art. 570 c.p.

«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.(…)». Per quanto qui interessa, prescindiamo dalle autonome fattispecie criminose comprese nello stesso articolo e non connesse alla violazione di statuizioni del giudice, soprattutto perché aventi quale presupposto la costanza di matrimonio (sottrazione agli obblighi di assistenza; malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge) limitandoci ad esaminare l’ipo­tesi, largamente prevalente nella prassi giudiziaria, della violazione consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza al coniuge, al figlio minore, ecc., laddove essa coincida con il mancato soddisfacimento degli obblighi economici posti a carico del coniuge rispetto all’altro coniuge e/o ai figli minori e derivanti, di regola, da una statuizione dell’autorità giudiziaria. Di solito, la parte lesa, che si determina a querelare o a denunciare il coniuge inadempiente, si duole dell’omesso, del parziale o dell’irregolare versamento degli assegni dovuti (a titolo di mantenimento o di assegni alimentari), assumendo che ciò determini la mancanza di mezzi di sussistenza per gli aventi diritto. Perché possa parlarsi di inottemperanza al dovere di non far mancare i mezzi di sussistenza, occorre che, da un lato, sussista lo “stato di bisogno” dell’avente diritto e, dall’altro, la “concreta capacità economica” del soggetto obbligato. Per “stato di bisogno” deve intendersi la mancanza di risorse economiche proprie da parte del soggetto avente diritto al momento del fatto cui il medesimo non sia in grado di fare fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato [4]. La condizione non [continua ..]


4. La fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p.

Nel novero della revisione sistematica del codice penale, si inserisce l’art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che prevede che «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». La norma ricalca, anche se non alla lettera, le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 12 sexies, l. n. 898/1970 e dall’art. 3, l. n. 54/2006 che sono state espressamente abrogate dal­l’art. 7, lett. b) e d) del d.lgs. citato. In virtù dell’art. 570 bis c.p., quindi, anche il coniuge separato è tutelato penalmente, nel caso di omesso versamento dell’assegno nei suoi confronti. L’ipotesi de qua non era prevista come reato in quanto l’art. 570 c.p. fa riferimento al coniuge non separato e l’art. 3, l. n. 54/2006 non contemplava la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato. In secondo luogo, la norma ha recepito l’orien­tamento giurisprudenziale prevalente in relazione all’art. 12 sexies, l. n. 898/1970 e, di conseguenza, la sanzione penale è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno. La sanzione penale è conseguente all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno o meno dell’avente diritto. È stato sottolineato da autorevole dottrina come l’intento perseguito dal legislatore delegato nel costruire la nuova disposizione fosse quello di trasferire all’interno del Codice penale, in attuazione del principio della cosiddetta “riserva di codice”, le figure prima previste in leggi speciali, oggi abrogate per effetto della novella legislativa, che sanzionavano la mancata somministrazione degli assegni periodici previsti a favore del coniuge e dei figli, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi fossero nati dentro o fuori del matrimonio. La [continua ..]


5. I rapporti fra l’art. 388, 2° comma, c.p. e l'art. 570, 2° comma, c.p.

Giunti al termine della breve disamina della fattispecie incriminatrici che possono venire in rilievo in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti in tema di mantenimento della prole e/o del coniuge e di affidamento dei figli, appare opportuno tracciare le differenze intercorrenti fra gli artt. 388, 2° comma, c.p. e 570, 2° comma, c.p. per comprendere quali siano i loro ambiti applicativi e le tutele da essi apprestate. La condotta che assume rilievo è l’inosservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli minori. Tale comportamento, secondo la costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, integra il delitto di cui all’art. 570, 2° comma, c.p. in presenza dello stato di bisogno e laddove l’i­nadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario. Viceversa, non si configura il delitto di cui all’art. 388, 2° comma, c.p. in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del Giudice in materia di affidamento dei minori o di persone incapaci, attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione [18]. Anche in tema di affidamento dei figli, però, non sono mancate pronunce della medesima portata. Nel caso di misure concernenti l’affidamento dei fi­gli minori, il rilievo cogente del provvedimento giurisdizionale si proietta sulle modalità dell’af­fidamento e sulla regolamentazione delle rispettive facoltà degli aventi diritto, posto che invece, a prescindere dal provvedimento, già sussiste in capo ai genitori il dovere di cura e di assistenza nei confronti dei figli minori, previsto dalle norme del codice civile. Ciò significa che la violazione del dovere di cura, in relazione all’obbligo di assicurare assistenza morale e materiale ai figli, non può correlarsi ad un provvedimento che disciplina le modalità dell’affidamento e del diritto di visita e che assume invece incisivo rilievo nel rapporto con l’altro soggetto, gravato da analogo diritto-dovere. In altre parole l’effettività del provvedimento va valutata in relazione alla sfera di operatività sua propria e al tipo di conflitto che intende dirimere, non potendo invece invocarsi in relazione al mancato esercizio di facoltà riconosciute, correlate [continua ..]


NOTE