1. Premessa: la definizione e la panoramica europea e internazionale. La giurisprudenza rilevante - 2. Il ddl “Senatrice Cirinnà” n. 14 testo unificato ai ddl nn. 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763 - 3. Il nuovo testo del ddl sulle unioni civili del 6 ottobre 2015 - 4. Osservazioni conclusive
Si definiscono unioni civili quelle forme di convivenza fra due persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi ma tra le quali non è intervenuto il matrimonio, riconosciute dall’ordinamento giuridico. È noto che l’Italia, ad oggi, non ha una legge sulle unioni civili. A ben vedere, il nostro Paese ad oggi è l’unico, delle 6 nazioni fondatrici dell’Unione europea, a non riconoscere né le unioni civili né i matrimoni per gli omosessuali. Il primo Paese a regolarizzare le unioni civili è stata la Danimarca nel 1989 e la prima legge per il riconoscimento dei matrimonio tra persone dello stesso sesso è stata approvata dall’Olanda nel 2001. Nell’Unione europea sono 14 gli Stati che hanno promulgato la legge con cui si è proceduto al riconoscimento del matrimonio tra coppie omosessuali: Olanda, Danimarca, Finlandia, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Slovenia, Irlanda. In ordine di tempo, l’ultimo di questi Paesi è stata l’Irlanda nel 2015 la quale, a differenza degli altri 13 Stati che hanno legiferato per via parlamentare, ha riconosciuto i matrimoni gay attraverso lo strumento del referendum. Tra i 14 Stati suddetti, sono previste e legalizzate anche le adozioni da parte delle coppie omosessuali in Olanda, Finlandia, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia e Islanda. Paesi quali la Svizzera, Austria, Germania, Ungheria e Croazia, invece, hanno riconosciuto legislativamente le unioni civili, pur senza arrivare ad approvare il matrimonio omosessuale. Nessun tipo di tutela, dunque, ad oggi è prevista per le coppie gay nel nostro Paese, che è, in questa situazione lacunosa, in compagnia di Grecia, Cipro, Polonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Romania e Bulgaria. Quanto alle coppie di fatto, nel corso degli anni si sono succedute numerose proposte di legge finalizzate al loro riconoscimento giuridico: la prima risale al 1986 quando si intraprese la discussione in Parlamento sulle unioni civili in occasione della quale vennero presentati primi disegni di legge. Ne seguì, nel 1986, una proposta di legge per il riconoscimento della convivenza, limitata, però, alle persone di sesso diverso. Negli anni ’90, soprattutto in virtù della spinta del Parlamento europeo volta a parificare le coppie eterosessuali e [continua ..]
Grazie alla spinta della Corte europea ed i conseguenti inevitabili impegni assunti dal Governo subito dopo la condanna subita dall’Italia, ha avuto una apparente accelerazione l’esame del ddl che riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso. Va premesso che tale ddl si inserisce in un contesto che ha visto la stesura di numerose proposte di legge suddivisibili, schematicamente, in due categorie: quella che mirava alla estensione dell’istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali e quella, come la presente, che procede per via legislativa alla creazione di un istituto giuridico nuovo come hanno fatto alcuni stati membri della Unione europea tramite l’istituto delle c.d. civil partnership. La disciplina che il presente ddl riserva alle coppie omosessuali, si avvicina a quella introdotta dall’ordinamento tedesco (eingetragene labenspartnershaft). La Commissione Giustizia e Senato, nel marzo 2015, ha approvato il testo base con 14 voti favorevoli, 8 contrari ed un astenuto. Tale primo testo, modificato di recente come di seguito si esporrà, si componeva di 19 articoli, suddivisi in due titoli: il primo intitolato “delle unioni civili”, riservato alle coppie omosessuali, ed il secondo “della disciplina delle convivenze”. La presente trattazione si limita all’esame del Titolo I riguardante la disciplina relativa alle unioni civili tra persone dello stesso. Con esso, nella prima versione, veniva stabilito che due persone dello stesso sesso possono costituire una unione civile mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. La coppia potrà assumere uno dei due cognomi o assumerli entrambi. Presso gli Uffici dello stato civile di ogni Comune di Italia dovrà essere istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e verrà redatto un documento certificativo attestante la costituzione dell’unione e che conterrà, oltre ai dati anagrafici delle parti e dei testimoni, l’indicazione del regime patrimoniale scelto. La prima versione del ddl prevedeva, all’art. 3, la disciplina del regime giuridico applicabile alle persone dello stesso, con l’estensione ad esse di numerosi articoli che riguardano la regolamentazione dei diritti e dei doveri tra coniugi (obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di [continua ..]
Il 6 ottobre 2015, quasi a sorpresa, il Senato della Repubblica ha comunicato alla Presidenza il nuovo testo del disegno di legge che, oggi, si compone di 23 articoli, suddivisi in due Capi: il primo capo, composto di 10 articoli, dedicato ai diritti civili, ovvero alle unioni tra persone dello stesso sesso, ed il secondo capo, composto da 13 articoli, dedicato alla disciplina della convivenza. Sinteticamente, per quanto riguarda le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, riconosciute quale specifica formazione sociale, viene stabilito dal ddl che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune di Italia dovrà essere istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e verrà redatto un documento certificativo attestante la costituzione dell’unione, che conterrà, oltre ai dati anagrafici delle parti e dei testimoni, l’indicazione del regime patrimoniale scelto. Le parti potranno dichiarare all’Ufficiale di stato civile di assumere un cognome comune e ciascuno potrà anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Rispetto al primo disegno di legge, è stata tolta la parte che prevedeva che il cognome scelto dalle parti sarebbe stato conservato anche durante lo stato vedovile. Si presume, dunque, che l’estensore si sia accorto che il termine “vedovo” è tecnicamente e giuridicamente riferito solo a persone unite in matrimonio. Per quanto riguarda il regime giuridico applicabile alle unioni civili, si stabilisce l’assunzione da parte dei partners dei medesimi diritti e doveri, tra cui quello di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. In buona sostanza, il ddl richiama pedissequamente l’applicazione alle unioni civili della maggior parte delle norme sul matrimonio (comunione dei beni, fondo patrimoniale, separazione dei beni, impresa familiare, alimenti, ordini di protezione,) quelle sulla successione, sullo scioglimento del matrimonio e della separazione, del divorzio e della negoziazione assistita, contenute nel nostro ordinamento e riservate alle coppie [continua ..]